Misure alternative: avviso di udienza al difensore da ultimo nominato (Cass. pen. Sez. I n. 22988 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’avviso di fissazione dell’udienza camerale dinanzi al tribunale di sorveglianza, per la trattazione dell’istanza di concessione di una misura alternativa alla detenzione, deve essere notificato al difensore nominato per la fase dell’esecuzione e, in particolare, a quello che ha presentato l’istanza più recente; solo in difetto, l’avviso va dato al difensore che ha assistito il condannato nel giudizio di cognizione. L’omessa notificazione a tale professionista integra violazione di legge e determina una lesione del diritto di difesa, con conseguente annullamento dell’ordinanza di rigetto, con rinvio, per nuovo giudizio.

Il Fatto

Il condannato, in espiazione di una pena residua pari a mesi nove di reclusione per furto aggravato e insolvenza fraudolenta, presentava istanze di ammissione a misure alternative alla detenzione. Il Tribunale di sorveglianza respingeva le richieste, rilevando la condizione di pluripregiudicato, la persistente pericolosità sociale, il concreto pericolo di recidiva e l’assenza di una stabile attività lavorativa e di un domicilio idoneo.

Avverso tale ordinanza il condannato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo la mancata notificazione, a lui e al difensore domiciliatario, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione e dell’ordinanza di rigetto, conosciuta solo in occasione di un successivo arresto. Nel merito, si deducevano illogicità della motivazione e travisamento dei fatti, essendo il ricorrente titolare di un contratto di locazione e di una stabile attività lavorativa.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare la questione relativa alla corretta individuazione del difensore destinatario degli avvisi nella fase esecutiva. Dagli atti emerge che il condannato, dopo una prima istanza assistito da un difensore, aveva successivamente nominato un diverso professionista, depositando una nuova istanza di ammissione all’affidamento in prova al servizio sociale e, in via gradata, alla detenzione domiciliare.

Il Tribunale di sorveglianza, con decreto di fissazione dell’udienza, aveva invece indicato e notificato il provvedimento al difensore precedentemente nominato, omettendo di dare avviso al professionista che aveva presentato la più recente istanza. L’udienza si è così celebrata in assenza del difensore da ultimo nominato, senza che questi ne fosse stato avvisato.

Il rilievo si fonda sul dato normativo dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., che impone la notificazione dell’ordine di esecuzione e del decreto di sospensione al condannato e al difensore nominato per la fase esecutiva ovvero, in mancanza, a quello che lo ha assistito nel giudizio di cognizione; il comma 6 prevede che l’istanza possa essere proposta dal condannato, dal medesimo difensore ovvero da altro difensore nominato a tale fine.

In conformità a tale assetto, la Corte richiama il proprio orientamento, secondo cui l’avviso di fissazione dell’udienza camerale deve essere notificato al difensore nominato per la fase dell’esecuzione o, in difetto, a quello che ha assistito il condannato nel giudizio di cognizione (Sez. 1, n. 5395 del 13/01/2010, dep. 10/02/2010, Carrisi, Rv. 246567; Sez. 1, n. 21761 del 27/05/2014, De Marzio, Rv. 262306).

Ne consegue che il Tribunale avrebbe dovuto comunicare la data dell’udienza al difensore da ultimo nominato, il quale, ai sensi dell’art. 666, comma 3, cod. proc. pen., richiamato dall’art. 678 cod. proc. pen., aveva diritto a ricevere l’avviso. L’omissione ha impedito la partecipazione all’udienza e determinato una lesione del diritto di difesa. L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo. Il ricorso è accolto e l’ordinanza impugnata è annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di Milano.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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