Motivazione doppia conforme e inammissibilità dei ricorsi per rivalutazione delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 23151 del 23.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di una c.d. doppia conforme, le sentenze di primo e secondo grado si integrano reciprocamente ai fini del vaglio dei denunciati vizi di motivazione. I motivi che, a fronte di congrue argomentazioni sottese alle pronunce di merito, si traducono in una richiesta di rivalutazione delle prove sono inammissibili in sede di legittimità. Il dubbio idoneo a introdurre una ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti è soltanto quello ragionevole, cioè quello che trova conforto nella logica, non potendo fondarsi su un’ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile.

Il Fatto

La Corte di appello di Cagliari ha confermato la condanna degli imputati per il delitto di sostituzione di persona. Secondo la ricostruzione di merito, i ricorrenti, pur essendosi collocati nella fila di chi attendeva di eseguire il test antidoping, l’avevano abbandonata per una corsa senza più farvi ritorno; al loro posto si erano presentati a sostenere il controllo altri soggetti legati ai cavalieri chiamati.

Avverso la sentenza di appello gli imputati hanno proposto separati ricorsi di identico tenore, deducendo assenza di motivazione sulla responsabilità concorsuale, contraddittorietà della motivazione in ordine alla spiegazione alternativa del clima di tensione della manifestazione equestre e manifesta illogicità per violazione della regola di cui all’art. 533, comma 1, cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte riunisce i motivi, suscettibili di vaglio unitario, e li dichiara tutti inammissibili. Il primo passaggio argomentativo muove dalla constatazione che le decisioni di merito costituiscono una c.d. doppia conforme: esse si integrano l’una con l’altra ai fini del vaglio dei denunciati vizi di motivazione, come affermato da Sez. II n. 37295 del 12.06.2019 e Sez. III n. 44418 del 16.07.2013.

Su questa base il Collegio rileva che, a fronte delle congrue argomentazioni sottese alle pronunce di primo e secondo grado, i motivi si traducono in una richiesta di rivalutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità, secondo il principio di Sez. Un. n. 6402 del 30.04.1997.

Nel merito della ricostruzione, la Corte osserva che le sentenze di merito hanno desunto la responsabilità dei ricorrenti in modo coerente: gli imputati, pur trovandosi nella fila di chi attendeva di entrare in bagno per il test, l’hanno abbandonata senza farvi ritorno e senza fornire spiegazioni; al loro posto si sono presentati a effettuare il controllo altri soggetti legati a essi da rapporti di parentela e di appartenenza all’associazione dei cavalieri che contrastava la decisione del Questore di disporre stringenti controlli.

Da tali indizi, correttamente valutati quali gravi, precisi e concordanti, e dall’assenza di riscontri specifici rispetto alle prospettazioni alternative, i giudici di merito hanno desunto l’esistenza di un accordo tra i correi diretto ad agevolare i cavalieri chiamati nel sottrarsi al controllo antidoping.

Sul piano del metodo, la Corte richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui il dubbio idoneo a introdurre una ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti è soltanto quello ragionevole, con la precisazione di Sez. III n. 5602 del 21.01.2021: in caso di prospettazioni alternative occorre comunque individuare gli elementi di conferma dell’ipotesi accolta, non potendo il dubbio fondarsi su un’ipotesi del tutto congetturale. I ricorsi sono quindi dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 533 c.p.p.

Tutte le 225 sentenze sull'art. 533 c.p.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *