Attualità pericolosità non desumibile da stabile vincolo mafioso (Cass. pen. Sez. 1 n. 1052 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, restando esclusa l’illogicità manifesta di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; è però denunciabile il vizio di motivazione inesistente o meramente apparente, riconducibile all’obbligo di provvedere con decreto motivato, quando siano state totalmente ignorate plurime circostanze decisive ovvero queste siano state ricostruite in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente. Ai fini dell’applicazione della misura di prevenzione nei confronti dell’indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa è necessario accertare l’attualità della pericolosità sociale; la presunzione semplice di stabilità del vincolo associativo vale solo se sussistono elementi sintomatici della partecipazione, deve essere verificata alla luce delle condizioni concrete e non può costituire l’unico fondamento del giudizio di attualità, ove emergano elementi positivi successivi denotanti l’abbandono di logiche criminali.
Il Fatto
Con decreto del 20/06/2025 la Corte d’appello di Catanzaro respingeva l’appello del prevenuto avverso la decisione del Tribunale che gli aveva applicato la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di cinque anni. La pericolosità sociale qualificata era stata desunta dalla condanna definitiva per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., intervenuta nell’ambito del procedimento c.d. “Costa Pulita”, e dall’inserimento del proposto in una cosca operante nel territorio. La Corte territoriale riteneva attuale la pericolosità, reputando le condotte illecite interrotte solo dall’esecuzione delle misure restrittive e irrilevante l’assoluzione in un separato giudizio nonché il positivo percorso detentivo.
Avverso il decreto il prevenuto ricorre per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione degli artt. 1, 4 e 6 d.lgs. n. 159/2011 per difetto dei presupposti della pericolosità qualificata e mancanza di attualità, lamentando la mancata valutazione degli elementi favorevoli successivi alla scarcerazione. Il Procuratore generale conclude per l’annullamento con rinvio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ritiene il ricorso fondato e rammenta, innanzitutto, la fisionomia del vizio deducibile in sede di legittimità avverso i provvedimenti di prevenzione. Richiamate le Sezioni Unite n. 33451 del 2014 e la successiva precisazione di cui alla Sez. 2, n. 20968 del 2020, la Suprema Corte evidenzia che il controllo di legittimità può estendersi alla motivazione apparente o inesistente, la quale si configura anche quando il giudice abbia totalmente ignorato plurime circostanze decisive, con conseguente nullità del provvedimento per violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost. e dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Quanto al requisito dell’attualità, la Corte richiama il principio per cui è onere del giudice verificare e motivare le ragioni della ritenuta persistenza della pericolosità nonostante un apprezzabile periodo di detenzione, specie quando gli elementi fondanti siano tutti precedenti all’insorgere dello stato detentivo e vi siano elementi successivi favorevoli. La Corte ricorda altresì che la presunzione di stabilità del vincolo associativo è una presunzione semplice, applicabile solo in presenza di elementi sintomatici della partecipazione e da verificare alla luce delle condizioni concrete, non potendo costituire l’unico fondamento dell’accertamento di attualità.
La Corte distrettuale non ha fatto buon governo di tali principi: ha omesso di valutare compiutamente gli elementi dedotti dalla difesa in contraddizione con la presunzione, quali l’ordinanza di rigetto della misura cautelare e la successiva assoluzione nel procedimento c.d. “Olimpo”, nonché il comportamento osservante della regole del vivere civile dopo la scarcerazione, avvenuta nel 2020. La motivazione si è risolta in affermazioni stereotipate sulla presunzione di permanenza dei legami, senza ancorare il giudizio di attualità a specifici comportamenti successivi all’arresto del 2016.
Ne consegue l’annullamento con rinvio per una rivalutazione complessiva, alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione, secondo il principio per cui la natura decisoria del decreto impone la formazione di un collegio differente, stante l’incompatibilità dei componenti che hanno partecipato alla decisione impugnata.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.