Misure alternative: motivazione apparente se si omette la relazione dell’UEPE (Cass. pen. Sez. I n. 11957 del 26.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, il giudizio prognostico non può fondarsi sulla sola gravità del reato, sui precedenti penali o sulla mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi la prova di una completa revisione critica del passato, essendo sufficiente che dall’osservazione della personalità emerga che tale processo sia almeno avviato. Il mancato risarcimento del danno non giustifica da solo il diniego della misura. È affetta da motivazione solo apparente l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza che richiama la relazione dell’UEPE senza confrontarsi con le sue conclusioni, omette la verifica concreta dei crediti e della loro consistenza e menziona un procedimento pendente senza esaminarne la gravità e l’incidenza sul trattamento.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Taranto ha rigettato l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale e, in subordine, di detenzione domiciliare proposta nell’interesse di un condannato alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione per reati in materia fallimentare, esecutiva al momento della decisione. Il condannato era libero, residente nel territorio, occupato presso una società amministrata dal figlio e presidente di una squadra di calcio di serie D, senza collegamenti con la criminalità organizzata.
Il Tribunale ha valorizzato il mancato risarcimento del danno arrecato ai creditori nonostante l’ampia disponibilità economica, ha segnalato la pendenza di un procedimento per reato tributario e ha rilevato l’assenza di disponibilità a un percorso di giustizia riparativa e di qualsiasi profilo di revisione critica. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per non avere il Tribunale considerato le valutazioni favorevoli dell’UEPE e per avere imputato al ricorrente la mancata partecipazione all’opera rieducativa derivante dalla condotta dei creditori.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dai principi consolidati in materia. Richiama Sez. I n. 7873 del 18.12.2023, dep. 2024, secondo cui, pur non potendosi prescindere dalla natura e gravità dei reati, è necessaria la valutazione del comportamento successivo ai fatti, per verificare la concreta evoluzione della personalità e la possibilità di reinserimento sociale. Nello stesso senso richiama Sez. I n. 1501 del 12.03.1998, Sez. I n. 31809 del 09.07.2009, Sez. I n. 31420 del 05.05.2015.
La Corte condivide l’ulteriore principio per cui, ai fini del giudizio prognostico, non assumono rilievo decisivo in senso negativo la gravità del reato, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può pretendersi la prova di una completa revisione critica, essendo sufficiente che il processo sia almeno avviato. Il giudice deve valutare in concreto gli elementi positivi — precedenti, informazioni degli organi di polizia e dei servizi sociali, assenza di nuove denunzie, ripudio delle condotte devianti, adesione a valori socialmente condivisi, attaccamento al contesto familiare, condotta di vita attuale — richiamando Sez. I n. 43863 del 23.10.2024, Sez. I n. 1410 del 30.10.2019, dep. 2020, Sez. I n. 773 del 03.12.2013, dep. 2014, Sez. I n. 6153 del 19.11.1995.
Su questa base la Corte rileva che il Tribunale ha svolto una verifica solo superficiale delle condizioni di ammissione. Quanto al mancato risarcimento del danno, che da solo non può giustificare il diniego — Sez. I n. 37049 del 27.05.2004, dep. 21.09.2004 —, manca la verifica presso la curatela fallimentare dell’esistenza dei crediti e della loro effettiva consistenza.
Anche la pendenza del procedimento per reato tributario è stata solo menzionata, senza alcuna disamina della gravità dell’illecito, degli sviluppi del procedimento e dell’incidenza sull’istanza. È, inoltre, del tutto pretermessa la disamina della relazione dell’UEPE, richiamata ma non considerata nelle sue conclusioni, specie in ordine alla rilevanza del procedimento pendente sul percorso trattamentale.
Tali carenze motivazionali sono decisive e conducono all’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Taranto per nuovo giudizio, che nell’ampia discrezionalità del merito tenga conto dei principi illustrati.
Nota della Redazione
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