Sopravvenuta carenza di interesse e rinuncia al ricorso in Cassazione (Cass. pen. Sez. I n. 27530 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di impugnazioni, la nozione di carenza sopravvenuta di interesse va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all’impugnazione, la cui attualità sia venuta meno per effetto di una mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore. La sopravvenuta carenza ricorre quando la mutata situazione ha assorbito la finalità perseguita dall’impugnante, perché questa ha già trovato concreta attuazione, ovvero perché ha perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità non segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della ammenda in favore della cassa delle ammende, quando il venir meno dell’interesse è sopraggiunto alla proposizione del ricorso e non è quindi configurabile una ipotesi di soccombenza.
Il Fatto
Il condannato, con sentenza del G.i.p. di Perugia dell’8.7.2021, alla pena di tre anni e due mesi di reclusione e 1.000 euro di multa per i reati di cui agli artt. 628, comma 3, n. 1), e 337 cod. pen., uniti dal vincolo della continuazione e previa riduzione per il patteggiamento, proponeva istanza al giudice dell’esecuzione. Chiedeva dichiararsi la nullità dell’ordine di esecuzione emesso dal P.M. di Perugia il 15/12/2025 e la trasmissione degli atti allo stesso P.M. per un nuovo ordine con contestuale ordine di sospensione ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
Il G.i.p. del Tribunale di Perugia, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 23.12.2025 dichiarava inammissibile l’istanza, rilevando che il condannato era stato giudicato per il reato di cui all’art. 628, comma 3, n. 1), cod. pen., ricompreso tra quelli di cui all’art. 4-bis ord. pen., richiamato dall’art. 656, comma 9, cod. proc. pen., che esclude in questi casi la sospensione dell’ordine di esecuzione. Avverso tale ordinanza il difensore proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Prima della decisione, il difensore del ricorrente ha fatto pervenire una dichiarazione di rinuncia al ricorso, poiché il condannato non aveva più interesse all’impugnazione per avere terminato di espiare la pena in data 13.4.2026. La Corte ha rilevato che tale evenienza determina il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso.
Il percorso argomentativo muove dal principio delle Sezioni unite, secondo cui, in materia di impugnazioni, la nozione di carenza d’interesse sopraggiunta va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all’impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694-01).
La Corte ha precisato che la mutata situazione assorbe la finalità perseguita dall’impugnante quando questa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero quando abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso. Nel caso di specie l’interesse azionato era divenuto privo di attualità per l’avvenuta espiazione della pena.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. La Corte ha escluso che a tale declaratoria segua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell’ammenda in favore della cassa delle ammende, perché il venir meno dell’interesse è sopraggiunto alla proposizione del ricorso e non è configurabile una ipotesi di soccombenza (Sez. U, n. 20 del 9/10/1996, Vitale, Rv. 206168-01).
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Nota della Redazione
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