Misure cautelari, controllo di legittimità limitato alla logica della motivazione (Cass. pen. Sez. IV n. 34312 del 24.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il ricorso per vizio di motivazione avverso il provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e alla sussistenza delle esigenze cautelari consente al giudice di legittimità la sola verifica dell’adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. È pertanto inammissibile il ricorso che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolva nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito o nella riproposizione di doglianze di fatto già vagliate in sede di riesame, senza indicare le ragioni dell’illogicità del percorso argomentativo seguito.

Il Fatto

Con ordinanza del 05.03.2026 il Tribunale di L’Aquila, in funzione di riesame, ha confermato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato al ricorrente la misura cautelare della custodia in carcere, nell’ambito di una indagine per associazione finalizzata al narcotraffico.

L’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: l’erronea identificazione del ricorrente, fondata sull’appellativo di “compare” e sul riconoscimento operato dalla polizia giudiziaria; l’insussistenza del sodalizio di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e del ruolo apicale attribuitogli; l’erroneità della valutazione delle esigenze cautelari di reiterazione, con particolare riguardo al tempo silente trascorso e alla inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso. I primi due motivi, esaminati congiuntamente perché connessi sul piano della gravità indiziaria, sono stati ritenuti reiterativi di doglianze in fatto già proposte in sede di riesame e volte a sollecitare una diversa lettura del materiale indiziario, preclusa in cassazione.

La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori. L’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente una diversa interpretazione delle prove: è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali, dovendosi verificare solo la compatibilità della giustificazione con il senso comune e i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento.

Quanto alla identificazione, il provvedimento impugnato ha precisato gli elementi in base ai quali l’indagato è “compare” del coindagato e ha dato conto del riconoscimento operato dalla polizia giudiziaria nelle video conversazioni captate. Sul punto il motivo è stato giudicato generico, non indicando le ragioni per cui tali elementi, congiuntamente valutati, non sarebbero idonei a connotare di gravità il quadro indiziario.

Sull’esistenza e operatività del sodalizio, il Tribunale del riesame ha evinto dalle conversazioni il rapporto di sovraordinazione tra il ricorrente e il coindagato, la stabilità delle forniture, l’uso di basi logistiche e mezzi comuni, la suddivisione dei compiti, la disponibilità al soccorso reciproco e l’operatività in un ambito territoriale definito. I motivi, rispetto a tale trama motivazionale piana ed esaustiva, si sono limitati a frazionare il quadro indiziario estrapolando singole conversazioni, condannandosi all’inammissibilità per aspecificità.

Anche il terzo motivo è stato ritenuto generico: il ricorrente non ha spiegato come il tempo silente, di circa un anno, avrebbe inciso sulla sussistenza e sull’intensità dei pericula libertatis, a fronte della presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Il Tribunale ha inoltre valorizzato la negativa personalità del ricorrente, i precedenti specifici e la circostanza che questi ha delinquito mentre era sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali. All’inammissibilità è seguita la condanna alle spese e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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