Raccolta scommesse su conto di terzi e intermediazione illecita (Cass. pen. Sez. III n. 40790 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di cui all’art. 4, comma 4-bis, legge n. 401/1989 la condotta di chi, pur titolare di autorizzazione all’apertura di conti di gioco e alle ricariche, ponga in essere attività di intermediazione nella raccolta di scommesse mettendo a disposizione del cliente un conto di gioco di terzi. L’attività di esercizio della raccolta di scommesse e la conseguente necessità di titolo autorizzativo vanno individuate direttamente in capo all’operatore italiano, restando esclusa la configurabilità di un servizio transfrontaliero “puro”. La contravvenzione di cui all’art. 4, comma 1, legge n. 401/1989 riguarda fattispecie eterogenee e non è invocabile per l’attività organizzata di intermediazione in assenza di concessione.

Il Fatto

La Corte d’appello di Torino, in parziale riforma della decisione del Gup del Tribunale della medesima città, riduceva la pena inflitta a un imputato, titolare di un esercizio commerciale, per il delitto di cui all’art. 4, comma 4-bis, legge n. 401/1989. Secondo i giudici di merito, il prevenuto aveva realizzato, tramite il conto di gioco riferibile a una propria dipendente, una scommessa su rete fisica anziché a distanza, in assenza di autorizzazione e in favore di un cliente, ricavando comunque un profitto dalla provvigione collegata alle perdite dei conti affiliati.

La responsabilità era fondata sulle dichiarazioni del giocatore e sugli esiti delle indagini della polizia giudiziaria. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’omessa e illogica motivazione nonché l’erronea applicazione della norma incriminatrice, sostenendo in particolare la sussistenza di un regolare contratto di promozione dei giochi a distanza e l’inapplicabilità della fattispecie contestata.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il primo motivo, incentrato sul vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., e lo dichiara inammissibile perché generico. Il ricorso, dietro l’apparenza di un difetto argomentativo, tende a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio già esaminato dai giudici di merito, senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata. Tale confronto è imposto dall’art. 581 cod. proc. pen., la cui funzione è quella della critica argomentata al provvedimento.

Sul punto dell’autorizzazione e del contratto con la società di intermediazione, i giudici di appello hanno osservato che il titolo in capo all’imputato consentiva l’apertura di conti di gioco personali e le ricariche, ma non l’attività di intermediazione concretamente realizzata, avendo il prevenuto messo a disposizione del cliente un conto di gioco di terzi.

La Corte richiama il principio consolidato secondo cui integra il reato previsto dall’art. 4, comma 4-bis, legge n. 401/1989 la raccolta di scommesse da parte di chi svolga attività di intermediazione per conto di un allibratore straniero senza il preventivo rilascio della licenza di pubblica sicurezza, oppure senza la dimostrazione che l’operatore estero non abbia ottenuto concessioni o autorizzazioni per illegittima esclusione dalle gare (Sez. III n. 45541 del 2022; Sez. VI n. 25510 del 2017; Sez. III n. 14991 del 2015).

La normativa amministrativa riserva la raccolta e la gestione delle scommesse ai soggetti muniti di concessione, conseguita al termine di pubblica gara, e di autorizzazione di polizia, ai sensi dell’art. 88 T.U.L.P.S.. La proposta al pubblico di giochi d’azzardo senza concessione o autorizzazione è sanzionata penalmente. La Corte ribadisce che, quando l’agente non si limiti alla mera trasmissione delle scommesse a un allibratore straniero, ma realizzi attività di intermediazione e raccolta diretta, resta escluso ogni profilo discriminatorio e l’attività autorizzativa va riferita all’operatore italiano (Sez. III n. 10919 del 2024; Sez. III n. 55329 del 2018; Sez. III n. 889 del 2017).

Quanto al secondo motivo, la Corte lo dichiara inammissibile perché volto a una diversa lettura dei fatti non consentita in sede di legittimità. La consapevolezza dell’imputato è stata desunta da plurimi dati probatori, immuni da vizi logici: la presenza al momento della giocata, la disponibilità nel locale degli strumenti di collegamento alla piattaforma e la circostanza riferita dallo scommettitore.

Il terzo motivo è infondato. La riqualificazione ai sensi dell’art. 4, comma 1, legge n. 401/1989 è stata correttamente disattesa, in linea con l’orientamento secondo cui l’esercizio abusivo, mediante collegamento a siti di bookmakers esteri, di attività organizzata di accettazione e raccolta di scommesse integra il delitto contestato e non la contravvenzione, riferita a fattispecie eterogenee. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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