Falsa dichiarazione integrativa reddito cittadinanza distinzione comma 1 e 2 art 7 (Cass. pen. Sez. III n. 40796 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reddito di cittadinanza, la dichiarazione integrativa sottoscritta dal beneficiario dopo l’entrata in vigore della legge di conversione n. 26 del 2019, con cui si attestino condizioni necessarie a godere del beneficio, integra il reato di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, perché la falsità cade su un presupposto dell’erogazione e non su un’obbligazione di mera comunicazione. Chi invece, avendo legittimamente percepito il beneficio prima della conversione, omette di segnalare la sopravvenuta causa ostativa, risponde ai sensi del comma 2. Le condotte sono entrambe omissive, ma il diverso disvalore giustifica il trattamento sanzionatorio differenziato. L’ignoranza dei requisiti richiesti costituisce errore su legge penale e non esclude il dolo ai sensi dell’art. 5 cod. pen.

Il Fatto

La Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza del 27 gennaio 2025, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Enna a carico del ricorrente, per il delitto di falsa dichiarazione finalizzata all’ottenimento del reddito di cittadinanza.

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi, tra cui l’intervenuta abrogazione della norma incriminatrice per effetto della legge di bilancio 2023, il difetto di correlazione tra contestazione e sentenza, l’insussistenza dell’elemento soggettivo e la mancata applicazione del comma 2 dell’art. 7, fattispecie meno grave.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibili per aspecificità i motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione delle doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale. La funzione tipica dell’impugnazione impone un confronto argomentato con le ragioni del provvedimento censurato, che il ricorso non può ignorare senza incorrere nel vizio di aspecificità.

Quanto alla dedotta abrogazione per effetto della legge n. 197 del 2022, la Corte conferma l’orientamento delle Sezioni Unite n. 49686 del 2023: il comma 318 ha espressamente rinviato l’effetto abrogativo «a decorrere dal 1° gennaio 2024», senza alcuna efficacia immediata.

Sul difetto di correlazione, la Corte rileva che la dichiarazione integrativa del 4 ottobre 2019 è stata oggetto di approfondimento dibattimentale, con piena possibilità difensiva dell’imputato. La questione sulla data di commissione del reato e sui termini di prescrizione, sollevata per la prima volta in legittimità, è irrilevante, non essendo la prescrizione decorsa.

Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ribadisce che l’ignoranza sui requisiti del beneficio si risolve in un errore su legge penale che non esclude il dolo ai sensi dell’art. 5 cod. pen., non presentando la normativa connotati di cripticità.

Il quinto motivo è esaminato nel merito. La Corte distingue due ipotesi: chi ha percepito legittimamente il beneficio prima della conversione e omette di comunicare la nuova causa ostativa risponde ai sensi del comma 2; chi sottoscrive una nuova dichiarazione omettendo informazioni dovute per continuare a ottenere l’erogazione risponde ai sensi del comma 1. Nel caso concreto, la dichiarazione integrativa del 4 ottobre 2019, con omissione della condanna definitiva per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., consente di ottenere indebitamente il beneficio: la condotta è quindi sussumibile nel comma 1, correttamente contestato. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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