Artt. 275 e 147 cod. pen., errore del riesame ma decisione corretta (Cass. pen. Sez. VI n. 613 del 08.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di diritto in cui incorra il tribunale del riesame nella individuazione della fattispecie normativa applicabile non determina l’annullamento del provvedimento quando la decisione risulti comunque assunta sulla base di un autonomo e corretto presupposto, costituito dalla eccezionalità delle esigenze cautelari. L’art. 275, comma 4-quater, cod. proc. pen. trova applicazione solo quando il reato sia commesso dopo l’applicazione delle misure previste dai commi 4-bis e 4-ter del medesimo articolo, e non quando la condotta illecita sia stata realizzata durante un periodo di detenzione domiciliare in esecuzione di pena definitiva. La motivazione del riesame è immune da censure se valuta non solo la gravità delle condotte, ma anche l’inidoneità del soggetto a rispettare le prescrizioni di misure meno afflittive.
Il Fatto
Il ricorrente aveva richiesto gli arresti domiciliari deducendo l’incompatibilità delle condizioni di salute con la detenzione in carcere. Il Tribunale di Catania, in sede di appello cautelare, aveva confermato l’ordinanza di diniego. Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo per violazione di legge e vizio di motivazione, sul presupposto che le condizioni di salute non fossero state adeguatamente valutate e che la disponibilità ad eseguire gli arresti domiciliari in un comune distante oltre 100 km dal luogo dei reati costituisse ulteriore elemento a favore dell’adeguatezza della misura.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione ha innanzitutto rilevato che il Tribunale del riesame aveva ritenuto sussistenti le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, richiamando l’art. 275, comma 4-quater, cod. proc. pen., applicabile a suo avviso perché le condotte delittuose erano state realizzate anche durante un periodo di detenzione domiciliare ex art. 147 cod. pen. e art. 47-ter legge n. 354 del 1975.
La Corte ha corretto tale impostazione in punto di diritto. La norma richiamata dal giudice di merito opera esclusivamente quando uno dei reati previsti dall’art. 380 cod. proc. pen. sia stato commesso dopo l’applicazione delle misure previste dai commi 4-bis e 4-ter del medesimo articolo. La disposizione regolamenta, cioè, l’ipotesi in cui l’indagato abbia ottenuto gli arresti domiciliari o il ricovero in luogo di cura e, nel corso di tale misura, abbia reiterato il reato.
Diversa è la fattispecie concreta, nella quale la condotta illecita era stata commessa non già a seguito dell’attenuazione della custodia in carcere, bensì durante un periodo di detenzione domiciliare in esecuzione di pena definitiva. Ne deriva che il riferimento normativo operato dal Tribunale risulta errato.
Tale errore, tuttavia, non travolge il provvedimento. La Corte ha osservato che la decisione risulta comunque assunta sul presupposto dell’eccezionalità delle esigenze cautelari, ritenute non contenibili con una misura non custodiale, e che la motivazione sul punto è immune da censure. Il giudice di merito non si è limitato a valorizzare la gravità delle condotte, ma ha considerato l’assoluta inidoneità dell’indagato a rispettare le prescrizioni connesse a misure meno afflittive, desunta dalla commissione dei reati durante la detenzione domiciliare disposta per motivi di salute.
Quanto alla dedotta disponibilità a eseguire gli arresti in luogo distante da quello di commissione dei reati, la Corte ha chiarito che l’eccezionalità delle esigenze cautelari comporta implicitamente una valutazione negativa rispetto al mero dato territoriale. Il ricorso, inoltre, è risultato del tutto generico: da un lato afferma l’incompatibilità delle condizioni di salute con il carcere, dall’altro non si confronta con la documentazione medica acquisita dal Tribunale, che non aveva attestato una condizione di assoluta incompatibilità. Il ricorrente si è limitato a reiterare le conclusioni della consulenza di parte. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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