L’omissione di atti d’ufficio per mancata risposta all’istanza di accesso (Cass. pen. Sez. 6 n. 4179 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di omissione di atti d’ufficio la condotta del pubblico ufficiale che, ricevuta un’istanza di accesso agli atti corredata da diffida ad adempiere, ometta di rispondere entro il termine di trenta giorni, senza fornire spiegazioni del ritardo. La condotta omissiva deve essere riferita all’istanza del privato e non alla sollecitazione “interna” proveniente da altra articolazione della medesima amministrazione. L’esistenza di una richiesta di chiarimenti da parte del Segretario comunale non determina alcuna ambiguità circa il destinatario della risposta, quando l’imputato abbia avuto consapevolezza dell’esistenza dell’istanza di accesso. La data di consumazione del reato può essere ancorata al momento in cui la ricezione della richiesta di relazione rende certa la conoscenza dell’istanza da parte dell’imputato.

Il Fatto

La Corte di appello di Catanzaro aveva integralmente riformato la sentenza di condanna di primo grado, assolvendo il responsabile dell’Ufficio tecnico comunale dall’accusa di omissione di atti d’ufficio. L’imputazione contestava all’imputato di non aver risposto, né spiegato le ragioni del ritardo, a un’istanza di accesso agli atti del 24 maggio 2018, corredata da formale diffida, nonostante il successivo 5 giugno 2018 il Sindaco avesse chiesto di relazionare sul punto.

I giudici di secondo grado avevano escluso l’elemento oggettivo, ritenendo che non integrasse il reato la mancata risposta a una sollecitazione “interna” della stessa amministrazione, e l’elemento soggettivo, per l’ambiguità della richiesta circa il destinatario della risposta. Avverso tale sentenza ricorreva il Procuratore generale.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente escluso l’estinzione del reato per prescrizione, in applicazione della disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103/2017.

Nel merito, i giudici di legittimità hanno ritenuto fondato il primo motivo di ricorso. La Corte ha precisato che la sentenza impugnata si fondava su un’erronea lettura del fatto contestato, poiché l’imputazione era chiaramente riferita alla mancata risposta all’istanza di accesso agli atti dei privati, e non alla richiesta di chiarimenti del Segretario comunale. L’indicazione della data di consumazione del reato al 5 luglio 2018 era funzionale a fissare il momento in cui l’imputato aveva certa conoscenza dell’istanza dei privati.

La Corte ha poi chiarito che l’istanza di accesso, per tenore letterale e contenuto, doveva essere interpretata come diffida ad adempiere, diretta alla messa in mora del destinatario, come da precedenti giurisprudenziali citati. Ha inoltre evidenziato che l’imputato, in quanto responsabile dell’Ufficio tecnico comunale, era la persona su cui gravava il dovere istituzionale di assicurare l’accesso agli atti e aveva ricevuto l’istanza.

Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ha ritenuto che l’esistenza di una richiesta di relazione da parte del Segretario comunale non determinasse alcuna ambiguità, essendo sufficiente accertare la consapevolezza dell’imputato circa l’esistenza dell’istanza di accesso. Tale accertamento è stato demandato al giudice del rinvio. La Corte ha infine escluso la liquidazione delle spese processuali a favore delle parti civili, potendo queste far valere la pretesa nel giudizio di rinvio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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