Truffa aggravata e indebita percezione distinguono per il quid pluris decettivo (Cass. pen. Sez. II n. 16120 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di truffa aggravata ai danni di un ente pubblico, a differenza dell’indebita percezione di erogazioni di cui all’art. 316-ter cod. pen., richiede una condotta fraudolenta, caratterizzata da artifici e raggiri, idonea a indurre in errore la Pubblica Amministrazione, che costituisce un quid pluris rispetto alla mera produzione di dichiarazioni false o alla sola richiesta del beneficio. In sede di legittimità, la censura sulla ricostruzione del fatto è ammissibile solo se la motivazione è mancante, manifestamente illogica o contraddittoria, mentre non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio. La difesa che si limiti a prospettare una ricostruzione alternativa meramente ipotetica non può fondare il vizio di motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. La mancata valutazione di una memoria difensiva non determina la nullità del provvedimento, ma può riverberarsi solo sulla congruità della motivazione.
Il Fatto
Il dirigente scolastico e la coordinatrice del settore ATA erano stati condannati in primo grado e in appello per il reato di truffa aggravata, per avere simulato la sussistenza dei requisiti per la contribuzione aggiuntiva, attestando falsamente lo svolgimento di un’attività sindacale ulteriormente retribuita nell’ultimo anno di lavoro, mediante la creazione di falsi cedolini paga e il versamento di contributi previdenziali. La Corte di Appello di Venezia, riconosciuta la sospensione condizionale, aveva confermato la responsabilità penale per la condotta decettiva posta in essere ai danni dell’INPS.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi in quanto manifestamente infondati, rigettando i molteplici motivi sollevati dalla difesa.
In primo luogo, ha escluso la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., rilevando come i fatti oggetto di condanna fossero pienamente aderenti alla contestazione, incentrata non sulla fittizietà del distacco ma sulla simulazione della retribuzione aggiuntiva, unico elemento non provato rispetto all’attività svolta negli anni precedenti.
Quanto ai motivi inerenti la motivazione, la Corte ha ribadito il perimetro del controllo di legittimità, ricordando che non è possibile sottoporre al giudice di cassazione un nuovo giudizio di merito. I giudici di appello avevano adeguatamente motivato, basandosi anche sugli accertamenti bancari, l’inesistenza delle erogazioni aggiuntive. La prospettazione difensiva di un pagamento in contanti è stata considerata una mera ipotesi alternativa, non sostenuta da elementi inconfutabili, e come tale inidonea a configurare il vizio di manifesta illogicità della motivazione.
In merito alla qualificazione giuridica, la Suprema Corte ha accolto la tesi della corte territoriale, evidenziando che la condotta non si era limitata a richiedere il beneficio tramite mere dichiarazioni, ma aveva incluso la formazione di falsi cedolini e il versamento di contributi, integrando quella condotta fraudolenta che costituisce il discrimine rispetto all’art. 316-ter cod. pen., richiamando il principio delle Sezioni Unite in materia.
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Nota della Redazione
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