Responsabilità da cose in custodia per caditoia stradale pericolosa e irrilevanza della condotta del ciclista (Cass. civ. n. 3938 del 22.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., ha natura oggettiva e si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa e il danno, senza alcuna presunzione di colpa del custode. Essa può essere esclusa solo dalla prova del caso fortuito o dalla dimostrazione che la condotta del danneggiato, caratterizzata da colpa ai sensi dell’art. 1227 cod. civ. e indefettibilmente dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all’evento, abbia avuto efficacia causale esclusiva o concorrente. La responsabilità è ravvisabile anche per le strade pubbliche aperte al transito, con riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla loro struttura o pertinenze, e il danneggiato ha il solo onere di provare il nesso causale, mentre il custode deve provare il caso fortuito.

Il Fatto

Un ciclista, percorrendo una via comunale, rimaneva incastrato con la ruota anteriore della bicicletta tra le feritoie di una caditoia per il deflusso delle acque piovane, posizionata longitudinalmente rispetto al senso di marcia, e decedeva in conseguenza delle lesioni riportate. La convivente e i familiari della vittima convenivano in giudizio il Comune, proprietario della strada, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni ai sensi degli artt. 2043 e 2051 cod. civ..

Il Tribunale, previa riunione dei giudizi, accoglieva le domande, condannando l’ente al pagamento delle somme richieste. La Corte d’appello, in accoglimento parziale dell’appello principale, rideterminava il quantum dovuto, confermando nel resto la sentenza di primo grado. In particolare, i giudici di secondo grado escludevano che potesse attribuirsi efficacia di giudicato alla sentenza penale di assoluzione del responsabile dell’ufficio tecnico comunale, non essendo la stessa definitiva e non avendo le parti civili partecipato a quel processo. Il Comune proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 2051 cod. civ. e alla dedotta ricorrenza del caso fortuito integrato dalla condotta del danneggiato, la Corte ha richiamato il principio consolidato per cui la responsabilità da cose in custodia ha natura oggettiva e l’accertamento della rilevanza causale esclusiva della condotta del leso costituisce un tipico apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se scevro da vizi logici. Ha quindi ritenuto congrua la motivazione della Corte territoriale, la quale aveva accertato che la caditoia presentava una anomala divaricazione delle barre e occupava quasi l’intera sede stradale, rendendo il pericolo inevitabile, sì da escludere ogni colpa del ciclista e da rendere irrilevante la circostanza che la caditoia fosse visibile o che la vittima avesse violato l’obbligo di tenere la destra, la cui prescrizione non è volta a prevenire il rischio di griglie pericolose.

Sul secondo motivo, la Corte ha dichiarato inammissibile la censura di violazione dell’art. 1227, primo comma, cod. civ., in quanto fondata sulle medesime deduzioni difensive già esaminate e volta a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio. Ha precisato che l’incidenza causale del comportamento del danneggiato presuppone la natura colposa della condotta, che nella specie il giudice di merito aveva escluso con accertamento di fatto non censurabile, risultando così provato il nesso causale tra la res e il danno.

In ordine al terzo motivo, la Corte ha escluso l’efficacia di giudicato della sentenza penale di assoluzione, ai sensi dell’art. 654 cod. proc. pen., mancando la coincidenza delle parti tra i due giudizi, non essendosi le parti civili costituite nel processo penale. Ha inoltre ritenuto infondate le censure di vizio motivazionale e di omesso esame di fatto decisivo, rilevando che la motivazione della sentenza impugnata non presenta le gravi lacune che sole consentono il sindacato di legittimità e che la valutazione delle prove atipiche provenienti dal processo penale, come le consulenze di parte, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito.

Sul quarto motivo, la Corte ha dichiarato inammissibile la censura relativa al mancato espletamento della consulenza tecnica d’ufficio, trattandosi di un potere discrezionale del giudice, il quale aveva adeguatamente motivato il rigetto dell’istanza, evidenziando che lo stato dei luoghi era stato modificato dal Comune dopo il sinistro e che la consulenza richiesta aveva finalità meramente esplorativa, non potendo supplire alla deficienza delle allegazioni di parte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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