Misure cautelari per reato associativo: presunzione e tempo silente (Cass. pen. Sez. III n. 10439 del 17.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, posta dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., può essere superata solo ove la parte alleghi o il giudice enuclei elementi concreti e significativi, afferenti alla tipologia del delitto, alle modalità del fatto, alla sua risalenza e alla eventuale rescissione dei legami con il sodalizio. Non basta il mero decorso del cosiddetto “tempo silente”, essendo escluso qualsiasi automatismo valutativo. In tema di intercettazioni, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche se criptico o cifrato, è questione di fatto rimessa al giudice di merito e, se logicamente motivata, si sottrae al sindacato di legittimità. Le dichiarazioni auto ed etero accusatorie captate nel corso di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e non richiedono gli elementi di corroborazione dell’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.

Il Fatto

Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 21 ottobre 2024, ha rigettato la richiesta di riesame proposta dall’indagato avverso l’ordinanza del 12 settembre 2024 del G.I.P. del medesimo Tribunale, che aveva applicato la misura della custodia in carcere in relazione al reato associativo di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e a tre contestazioni di reati fine ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990.

Avverso tale ordinanza l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi: violazione degli artt. 125, terzo comma, 192, primo comma, e 273 cod. proc. pen. in ordine alla valutazione del quadro indiziario; violazione degli artt. 125, terzo comma, 192, terzo comma, e 273 cod. proc. pen. e degli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990 in ordine agli indizi di partecipazione al sodalizio; violazione degli artt. 125, terzo comma, 273 e 274 cod. proc. pen. in ordine all’adeguatezza della misura e all’attualità delle esigenze cautelari.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile, per la genericità e la manifesta infondatezza di tutti i motivi. Il primo e il secondo motivo sono esaminati congiuntamente, per la sovrapponibilità delle censure, entrambe relative alla valutazione degli elementi indiziari e alla loro concludenza in ordine alla gravità indiziaria del reato associativo.

La Corte rileva che le doglianze concernenti le intercettazioni non riguardano il ricorrente e richiama il principio delle Sezioni Unite n. 22471 del 26.02.2015 (Sebbar): l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche se criptico o cifrato, è questione di fatto rimessa al giudice di merito e, se logicamente motivata, si sottrae al sindacato di legittimità. Le dichiarazioni auto ed etero accusatorie captate in intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e non necessitano degli elementi di corroborazione dell’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.

I motivi sollecitano una rilettura degli elementi indiziari, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito. La mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali non integra vizio di legittimità (Sezioni Unite n. 6402 del 30.04.1997, Dessimone). È esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella del giudice di merito mediante una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti (Sez. II n. 27816 del 22.03.2019, Rovinelli). L’ordinanza impugnata ha evidenziato la stabilità e la regolarità del rapporto di fornitura di stupefacenti e la sua funzionalità all’attività del sodalizio, traendo la dimostrazione della consapevole adesione dell’indagato al programma criminoso.

Quanto al terzo motivo, relativo all’attualità e concretezza delle esigenze cautelari e all’adeguatezza della custodia, la Corte lo ritiene manifestamente infondato. La presunzione relativa ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo dando conto di elementi significativi afferenti alla tipologia del delitto, alle modalità del fatto e alla sua risalenza, non essendo sufficiente il mero decorso del cosiddetto “tempo silente”, posto che è escluso qualsiasi automatismo valutativo (Sez. II n. 24553 del 22.03.2024, Serafino). Rilevano il tempo trascorso dai fatti, parametrato alla gravità della condotta, e la rescissione dei legami con il sodalizio, desumibile da indicatori concreti, quali attività risocializzanti o assenza di comportamenti criminali (Sez. V n. 806 del 27.09.2023, dep. 2024). Nel caso di specie le allegazioni del ricorrente sono generiche e insufficienti a fronte della personalità negativa, della pericolosità e del contesto criminale. Conseguono la condanna alle spese processuali e il versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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