Partecipazione all’associazione finalizzata allo spaccio e riqualificazione del reato fine (Cass. pen. Sez. III n. 10438 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, l’acquirente stabile di droga, che si rifornisca in via continuativa presso il sodalizio egemone ottenendo forniture concordate, protezione sul territorio e garanzia di operare in regime di monopolio, aderisce consapevolmente al programma criminoso e risponde del reato associativo: i singoli acquisti non si valutano isolatamente, ma come manifestazione dell’adesione al patto. La riqualificazione del reato fine ai sensi del quinto comma dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 è inammissibile per carenza di interesse quando la misura cautelare si fonda anche sulla contestazione associativa e sulla doppia presunzione relativa che l’assiste. La gestione stabile e organizzata di una “piazza di spaccio” impedisce, di per sé, il riconoscimento della lieve entità del fatto.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta di riesame proposta dall’indagata avverso l’ordinanza con cui il G.i.p. del medesimo Tribunale le aveva applicato la custodia cautelare in carcere per il delitto associativo di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e per alcune condotte di acquisto finalizzate alla cessione, qualificate ex art. 73, primo comma, d.P.R. n. 309/1990.
Avverso l’ordinanza del riesame la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi: la presunta illogicità della valutazione degli indizi di partecipazione al sodalizio, la mancata riqualificazione delle condotte di acquisto come fatto di lieve entità ex art. 73, quinto comma, e la mancata considerazione della memoria depositata nel giudizio di riesame.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo è volto, in realtà, a censurare l’apprezzamento degli elementi indiziari a carico e in particolare il contenuto delle conversazioni intercettate. Sul punto la S.C. richiama Sez. U n. 22471 del 26/02/2015 (Sebbar): l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche se criptico, è questione di fatto rimessa al giudice di merito e, se logicamente motivata, si sottrae al sindacato di legittimità; le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate in intercettazione hanno piena valenza probatoria e non richiedono le corroborazioni previste dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
La ricorrente propone una lettura alternativa degli indizi, ma nel giudizio di legittimità è esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella del merito mediante diversa lettura dei dati processuali o diversa ricostruzione storica (Sez. U n. 6402 del 30/04/1997). L’ordinanza impugnata ha illustrato il funzionamento del sodalizio, il controllo delle piazze di spaccio, la protezione offerta ai gestori e l’obbligo di rifornirsi presso i canali del clan, ricavandone la gravità indiziaria della partecipazione dell’indagata quale acquirente stabile.
Il secondo motivo è inammissibile per carenza di interesse: la misura applicata si fonda anche sulla contestazione associativa e sulla doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere. Una diversa qualificazione del reato fine non produrrebbe alcun vantaggio pratico (Sez. 6 n. 46387 del 24/10/2023). Nel merito, la gestione stabile e organizzata di due piazze di spaccio — una delle quali dedicata allo smercio di crack — integra un indice significativo di gravità che impedisce la qualificazione come fatto di lieve entità. La valutazione dell’offensività non si ancora al solo quantitativo ceduto, ma alle concrete capacità di azione del soggetto e alle sue relazioni con il mercato (Sez. 6 n. 13982 del 20/02/2018; Sez. 3 n. 6871 del 08/07/2016).
Infine, il terzo motivo è manifestamente infondato: l’omessa valutazione di una memoria difensiva nel giudizio di riesame determina nullità solo se contiene censure autonome, inedite e decisive, non mere riprese di argomenti già prospettati (Sez. 5 n. 11579 del 22/02/2022). Nella specie, la memoria riproponeva aspetti già devoluti al Tribunale o privi di rilevanza ai fini del mantenimento della misura.
Alla declaratoria di inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e il versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ex art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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