Misure cautelari: sindacato di legittimità sui gravi indizi e sulle esigenze (Cass. pen. Sez. II n. 34680 del 23.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o l’assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione, non anche quando proponga censure sulla ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione degli elementi già esaminati dal giudice di merito. Le dichiarazioni accusatorie della persona offesa possono integrare i gravi indizi senza necessità di riscontri oggettivi esterni ai fini della valutazione di attendibilità estrinseca. Lo stato di detenzione per altra causa del destinatario di una misura custodiale non è di per sé ostativo alla configurabilità di esigenze cautelari, e in particolare del pericolo di reiterazione.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame di Catanzaro aveva confermato la misura della custodia in carcere applicatagli dal Giudice per le indagini preliminari per un’estorsione aggravata, anche ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., contestata come commessa con metodo mafioso e per agevolare un gruppo criminale attivo in un centro costiero, ai danni dell’amministratore unico di una società impegnata in un cantiere.

Con due motivi il ricorrente ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi, fondati essenzialmente sulle dichiarazioni della persona offesa e del padre di questa, e in ordine alle esigenze cautelari, ritenute affrontate in modo generico senza considerare che egli si trovava già detenuto per altra causa.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal perimetro del sindacato di legittimità in materia cautelare. I motivi proposti si discostano dai parametri dell’art. 606 cod. proc. pen. perché manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito. Il ricorso è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme o la manifesta illogicità della motivazione, non quando investe la ricostruzione dei fatti o prospetta una diversa lettura degli elementi già valutati dal giudice di merito, richiamando Sez. II n. 31553 del 2017 e Sez. II n. 27866 del 2019.

Nel merito il provvedimento impugnato regge. L’ordinanza rende conto degli elementi indiziari — dichiarazioni della persona offesa e del padre, fonti intercettive, servizi di osservazione — senza vizi logici o giuridici. Le dichiarazioni accusatorie della persona offesa possono integrare i gravi indizi senza riscontri oggettivi esterni ai fini dell’attendibilità estrinseca, secondo Sez. I n. 44633 del 2018 e Sez. V n. 5609 del 2013. Esse sono state ritenute attendibili perché specifiche, circostanziate e congruenti, immuni da intenti calunniatori o vendicativi, e il confidarsi graduale con i carabinieri è stato letto come sintomo di spontaneità.

Il Tribunale ha inoltre riscontrato l’attendibilità attraverso i servizi di osservazione e le sommarie informazioni del padre della persona offesa. Il mancato riconoscimento fotografico non smentisce l’assunto, poiché il padre ha dichiarato di aver visto il ricorrente una sola volta, molto tempo prima, e di non essere perciò in grado di riconoscerlo.

Quanto alle esigenze cautelari, queste sono state riconosciute in virtù della doppia presunzione di cui all’art. 275 cod. proc. pen., confortata dalla pervicacia nel reiterare le richieste estorsive, con imposizione di percentuali e termini di pagamento e persistente ostentazione della forza criminale sul territorio. Il secondo motivo è quindi inammissibile perché manifestamente infondato: lo stato di detenzione per altra causa non è di per sé in contrasto con la configurabilità delle esigenze cautelari, in particolare del pericolo di reiterazione, come affermato da Sez. I n. 3762 del 2019 e Sez. IV n. 484 del 2021.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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