Liberazione anticipata: l’omertà del detenuto non giustifica il diniego (Cass. pen. Sez. I n. 41576 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego della liberazione anticipata non può fondarsi sul mero atteggiamento omertoso del detenuto che non riveli l’identità del responsabile di un illecito disciplinare altrui, poiché costui non ha l’obbligo giuridico di impedire l’evento né di presentare denuncia. La valutazione dei semestri ex art. 54 legge n. 354 del 1975 deve concentrarsi sulla disponibilità concreta del condannato verso l’opera di rieducazione e non sui risultati conseguiti, restando ciascun semestre oggetto di esame frazionato, salvo che comportamenti gravi e sintomatici di mancata adesione riverberino negativamente sugli altri periodi.

Il Fatto

Il Magistrato di sorveglianza aveva rigettato l’istanza di liberazione anticipata per il semestre compreso tra il 7 gennaio 2024 e il 6 giugno 2024. Il Tribunale di sorveglianza di Bari respinse il reclamo, rilevando che il detenuto, al pari degli altri occupanti della cella, si era dichiarato estraneo all’episodio del rinvenimento, il 9 aprile 2024, di un telefono cellulare con cavo per la ricarica. Da tale condotta il Tribunale trasse una condotta omertosa che impediva l’individuazione del detentore e non consentiva di riconoscere il beneficio premiale, a prescindere da qualunque responsabilità penale.

Il condannato ricorre per cassazione per violazione dell’art. 54 Ord. pen. e vizio di motivazione, dolendosi che il Tribunale abbia attribuito rilevanza decisiva a un elemento estraneo alla finalità rieducativa, senza esaminare il percorso seguito nel semestre e il grado di adesione alla rielaborazione della devianza.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso. L’art. 54 della legge n. 354 del 1975 subordina la concessione del beneficio alla prova della regolare condotta e della partecipazione all’opera di rieducazione. Secondo la giurisprudenza di legittimità, rileva non tanto il risultato conseguito al termine del semestre, quanto la disponibilità mostrata in concreto dal condannato verso la partecipazione al trattamento.

Ne deriva che ogni semestre deve essere valutato in modo frazionato, senza che ciò impedisca a comportamenti di un periodo, purché gravi e sintomatici della mancata partecipazione, di riverberarsi sulla valutazione degli altri. Il Collegio richiama sul punto Sez. 1 n. 24449 del 2016, Sez. 1 n. 3092 del 2015 e Sez. 1 n. 11597 del 2013.

Nel caso concreto, il Tribunale aveva tratto un elemento negativo dall’atteggiamento del detenuto che, adeguandosi ai compagni di cella, aveva mantenuto un contegno omertoso impedendo di individuare il reale detentore del telefono cellulare introdotto in violazione delle norme penitenziarie. Su questa base aveva escluso la partecipazione all’opera rieducativa e negato il beneficio.

La Corte ritiene però che, nel qualificare negativamente l’omertà in assenza di elementi dai quali desumere la codetenzione del cellulare, il Tribunale abbia trascurato il principio — condiviso e ribadito — secondo cui è illegittimo il diniego motivato con la mancata indicazione di fatti integranti illeciti disciplinari altrui, non avendo il detenuto l’obbligo giuridico di impedire l’evento o di presentare denuncia. Vengono richiamate Sez. 1 n. 33720 del 2018 e Sez. 1 n. 5982 del 2009.

Ne segue che il mero atteggiamento omertoso, considerato decisivo nell’ordinanza impugnata, non è di per sé idoneo a giustificare il diniego della liberazione anticipata. La Corte annulla quindi il provvedimento con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Bari per un nuovo esame nel merito alla luce del principio enunciato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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