Misure cautelari: irrilevante la sopravvenuta irrevocabilità della condanna (Cass. pen. Sez. IV n. 39759 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’irrevocabilità di una sentenza di condanna a pena detentiva che risulti in concreto eseguibile fa venir meno la funzione servente della misura cautelare, aprendosi la fase esecutiva che impedisce la rimessione in libertà del condannato. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento cautelare divenuta sopravvenuta alla sua presentazione. Tale inammissibilità, maturata per il sopravvenire del giudicato, non configura soccombenza della parte, neppure virtuale, e comporta l’esclusione dal pagamento delle spese processuali e del versamento a favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
Il Tribunale di L’Aquila, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l’appello proposto nell’interesse del ricorrente avverso il provvedimento con cui la Corte di appello di L’Aquila aveva respinto l’istanza di revoca della custodia in carcere e, in via subordinata, di sostituzione con gli arresti domiciliari. La misura era stata applicata in relazione a un delitto di furto, poi aggravata a seguito di evasione.
Il ricorrente ha impugnato per cassazione deducendo, con unico motivo, la violazione dell’art. 275, comma 2, cod. proc. pen., contestando la manifesta illogicità della motivazione del riesame, che avrebbe ritenuto privi di novità elementi fondati sugli esiti di un incidente probatorio posteriore al precedente rigetto e non avrebbe valorizzato il tempo trascorso e il comportamento tenuto dall’indagato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica d’ufficio il persistente interesse all’impugnazione. Rileva che, con sentenza n. 38160 del 21.10.2025, la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza di condanna emessa dalla Corte d’appello di L’Aquila, con la quale il ricorrente era stato condannato, tra l’altro, per il reato di furto rispetto al quale pendeva la misura.
La Corte ricostruisce la funzione delle misure cautelari: esse svolgono un ruolo servente nel processo, destinato a venir meno in concomitanza con l’irrevocabilità di una sentenza di condanna a pena detentiva concretamente eseguibile. In tale ipotesi si apre la fase esecutiva, che impedisce la rimessione in libertà. Il Collegio richiama Sez. U. n. 31524 del 14.07.2004, Litteri e Sez. 3 n. 8361 del 26.01.2024, Bueno Tejada.
Si è chiarito che l’irrevocabilità della sentenza di condanna determina il venir meno della funzione della misura custodiale e impedisce la rimessione in libertà del condannato, garantendo l’esigenza di non creare, anche in caso di sospensione dell’esecuzione disposta ai sensi dell’art. 656, comma 10, cod. proc. pen., una soluzione di continuità tra applicazione della misura ed esecuzione della condanna (Sez. 6 n. 10786 del 09.02.2018, Privitera).
Condividendo tali principi, il Collegio dichiara il ricorso divenuto inammissibile. L’inammissibilità sopravvenuta alla presentazione comporta l’esclusione dal pagamento delle spese processuali e del versamento a favore della Cassa delle ammende, non configurandosi soccombenza della parte, neppure virtuale, come affermato dalle Sez. U. n. 31524 del 14.07.2004, dalle Sez. U. n. 7 del 25.06.1997, Chiappetta e da Sez. 1 n. 11302 del 19.09.2017, Rezmuves.
Nota della Redazione
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