Sequestro preventivo e appropriazione indebita: rileva la sola violazione di legge (Cass. pen. Sez. II n. 39761 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, nozione nella quale rientrano gli errores in iudicando o in procedendo e quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Non è deducibile in sede di legittimità l’illogicità manifesta, prospettabile soltanto tramite lo specifico motivo di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Ai fini del fumus commissi delicti, il giudice del riesame non anticipa il merito, ma deve accertare la possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato, rappresentando le concrete risultanze processuali. Il reato di appropriazione indebita è integrato dalla mera interversione del possesso, che si manifesta quando l’autore si comporta uti dominus non restituendo il bene senza giustificazione.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo disponeva il sequestro preventivo di un’autovettura, ritenendo sussistente il fumus del delitto di cui all’art. 646 cod. pen. e il periculum in mora. La società proprietaria aveva stipulato un contratto di locazione di numerosi veicoli; a fronte del mancato pagamento di una serie di canoni, aveva inviato la lettera di risoluzione avvalendosi della clausola risolutiva espressa, intimando l’immediata restituzione delle autovetture. All’intimazione non seguiva la riconsegna dei beni.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del riesame, confermava il decreto di sequestro, ravvisando nella condotta una interversione del possesso integrante il fumus del delitto di appropriazione indebita. Il difensore degli indagati ricorreva per cassazione deducendo la mancanza del fumus e delle esigenze cautelari, richiamando il contenzioso civile pendente tra le parti e la sopravvenuta revoca di un decreto ingiuntivo.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla delimitazione del sindacato di legittimità. Il ricorso contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, comprensiva degli errores in iudicando o in procedendo e dei vizi di motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. V n. 43068 del 2009). Non rientra in tale nozione l’illogicità manifesta, denunciabile solo con il motivo di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. VI n. 7472 del 2009).
Il Collegio richiama poi l’insegnamento secondo cui la verifica del giudice del riesame non può tradursi in un’anticipata decisione sul merito della responsabilità, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra fattispecie concreta e fattispecie legale, restando preclusa ogni valutazione sugli indizi di colpevolezza (Sez. Un. n. 7 del 2000). Il fumus commissi delicti non può fondarsi sulla mera postulazione del reato da parte del pubblico ministero: occorre che il giudice rappresenti le concrete risultanze processuali che dimostrano indiziariamente la congruenza dell’ipotesi rispetto ai fatti (Sez. V n. 28515 del 2014).
Quanto al primo motivo, la Corte esclude sia la violazione di legge sia l’apparenza della motivazione. Il provvedimento impugnato ha ricostruito nel dettaglio le condotte addebitate e ha operato una verifica puntuale delle risultanze investigative, sussumendo correttamente la fattispecie concreta in quella legale. L’ordinanza si è conformata alla giurisprudenza per cui l’appropriazione indebita è integrata dalla mera interversione del possesso, che si manifesta quando l’autore non restituisce il bene senza giustificazione, evidenziando così anche l’elemento soggettivo del reato (Sez. II n. 25288 del 2016).
La Corte ritiene irrilevante, ai fini del fumus, l’asserita mancata sottoscrizione della clausola risolutiva espressa. La sopravvenuta revoca del decreto ingiuntivo è avvenuta in base a una motivazione che lascia impregiudicato il merito della controversia civile, essendo fondata sul disconoscimento delle sottoscrizioni e sulla mancata proposizione dell’istanza di verificazione. Anche il secondo motivo è inammissibile: il periculum in mora, nel sequestro preventivo impeditivo, richiede concretezza e attualità e un legame funzionale essenziale tra il bene e la possibile commissione di ulteriori reati (Sez. III n. 42129 del 2019; Sez. VI n. 56446 del 2018). Il Tribunale ha adeguatamente motivato l’attuale e concreto utilizzo del bene da parte degli indagati. I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna alle spese e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.