Rinuncia del PM all’aggravante non incide sulla procedibilità d’ufficio (Cass. pen. Sez. IV n. 39765 del 10.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il principio di irretrattabilità dell’azione penale impedisce al pubblico ministero di eliminare, in corso di dibattimento, una circostanza aggravante ritualmente contestata con imputazione suppletiva. La richiesta del pubblico ministero di escludere l’aggravante è priva di effetto e non incide sul dovere del giudice di pronunciarsi sull’intera materia devolutagli. Il giudice non può pertanto dichiarare l’improcedibilità dell’azione penale sul mero rilievo della rinuncia del pubblico ministero, ma deve motivare sulle questioni di fatto e di diritto relative alla sussistenza o meno della circostanza.

Il Fatto

Il Tribunale di Catania, con sentenza del 07.07.2025, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputata per il reato di furto di cui agli artt. 624 e 625, n. 2, cod. pen., per difetto di querela.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Catania, censurando la sentenza per errore di diritto. Il pubblico ministero, all’udienza del 07.07.2025, aveva rinunciato all’aggravante della destinazione del bene sottratto al pubblico servizio, contestata in precedenza all’udienza del 24.03.2025. Secondo il ricorrente, l’eliminazione in dibattimento di una circostanza aggravante ritualmente contestata viola il principio di irretrattabilità dell’azione penale.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha preliminarmente ritenuto ammissibile il ricorso, proposto dal Procuratore generale in base al combinato disposto degli artt. 608, 593 e 550, comma 2, cod. proc. pen.. L’art. 608, comma 1, cod. proc. pen. consente al Procuratore generale presso la Corte d’appello di ricorrere avverso le sentenze inappellabili; l’art. 593, comma 2, cod. proc. pen. qualifica come inappellabili le sentenze di proscioglimento per reati a citazione diretta; e il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 riconduce al rito della citazione diretta anche il delitto di cui all’art. 625 cod. pen..

Nel merito, il ricorso è stato giudicato fondato. Il Tribunale aveva preso atto della contestazione suppletiva dell’aggravante del furto di bene destinato a pubblico servizio di cui all’art. 625, n. 7, cod. pen., circostanza idonea a rendere il reato procedibile d’ufficio anche in forza del diverso regime di procedibilità introdotto dalla riforma Cartabia.

Ciò nonostante, il giudice di merito ha dichiarato l’improcedibilità sul mero rilievo della rinuncia del pubblico ministero alla contestazione suppletiva. La Corte ha rilevato che tale rinuncia è priva di effetto, poiché in base al principio di irretrattabilità dell’azione penale non è consentito alla parte pubblica eliminare una circostanza aggravante.

Il Collegio ha richiamato il precedente delle Sezioni Unite espresso da Sez. 2, n. 18617 del 08.02.2017, Davicco, Rv. 269743-01, secondo cui il pubblico ministero non può disporre dell’aggravante contestata. Ha inoltre invocato Sez. 5, n. 8998 del 24.02.2022, Barabino, Rv. 282861-01, per cui anche l’eventuale rinuncia è inidonea a incidere sul dovere del giudice di pronunciarsi sull’intera materia devolutagli.

Il provvedimento impugnato è risultato del tutto carente sul punto, avendo omesso ogni valutazione sulla sussistenza della circostanza. Ne è conseguito l’annullamento con rinvio al Tribunale di Catania, in diversa persona fisica, per l’ulteriore corso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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