Misure di prevenzione: legittimo il termine di dieci giorni per il ricorso in cassazione, più breve dei trenta per l’appello (Cass. pen. 4645/2026)
Corte di Cassazione, Sez. V penale, sentenza n. 4645 del 2026 (camera di consiglio del 14 novembre 2025, R.G.N. 17511/2025) — Presidente Alfredo Guardiano, Relatore Rosaria Giordano
Il principio di diritto
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del termine di dieci giorni per proporre ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in materia di prevenzione, più breve di quello di trenta giorni oggi previsto per l’appello: la disparità non viola l’art. 3 Cost. perché gli istituti non sono omogenei e diverso è il novero dei motivi deducibili, potendosi il ricorso per cassazione fondare unicamente sulla violazione di legge. In tema di confisca di prevenzione, dall’accertata sproporzione tra redditi e patrimonio — che spetta all’accusa provare — scatta una presunzione iuris tantum di illecita accumulazione, superabile dall’interessato solo con specifiche e verificate allegazioni, secondo il principio di vicinanza della prova.
Il fatto
La Corte d’appello di Lecce confermava il decreto di confisca di una serie di beni disposto dal Tribunale nei confronti del proposto — ritenuto socialmente pericoloso, dapprima in via generica e poi specifica — e dei terzi intestatari, sul presupposto della sproporzione tra il valore dei beni e i redditi dichiarati dal proposto e dai suoi familiari negli anni dal 1998 al 2017. Il proposto e i terzi ricorrevano per cassazione con due motivi: con il primo lamentavano l’erronea valutazione degli oneri probatori sui redditi leciti dedotti (una somma percepita per ingiusta detenzione, una vincita al superenalotto, un prestito familiare in contanti); con il secondo sollevavano questione di legittimità costituzionale del termine di dieci giorni per il ricorso in cassazione, a fronte di quello di trenta giorni introdotto per l’appello dal d.l. n. 48 del 2025.
La motivazione
La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata rispetto a tutti i parametri evocati. In materia processuale il legislatore gode di ampia discrezionalità, che incontra il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà. La disparità di trattamento ex art. 3 Cost. rileva solo tra situazioni omogenee: qui il termine più breve per il ricorso in cassazione, rispetto a quello per l’appello, è giustificato dalla diversità degli istituti e, soprattutto, dal differente novero dei motivi, potendosi in cassazione dedurre solo la violazione di legge (art. 6 d.lgs. n. 159 del 2011). Né il termine di dieci giorni rende impossibile o estremamente difficile l’esercizio del diritto di difesa, neppure per il terzo interessato detenuto tenuto a conferire procura speciale, disponendo questi di strumenti di facile accesso per la tempestiva trasmissione dell’atto.
Il primo motivo è inammissibile: al di là della denominazione formale, deduce vizi di motivazione, non deducibili nel procedimento di prevenzione se non nella forma della motivazione inesistente o meramente apparente. In ogni caso è infondato: dalla sproporzione tra guadagni e patrimonio scatta la presunzione iuris tantum di illecita accumulazione, superabile con specifiche e verificate allegazioni. La vincita al gioco non era provata (le ricevute non nominative certificano la sola riscossione, non il giocatore vincente); la dichiarazione confermativa del prestito in contanti, resa a ventidue anni di distanza e solo dopo l’avvio del procedimento, era priva di valenza. La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti alle spese e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Implicazioni pratiche
Per chi opera nel settore delle misure di prevenzione, la pronuncia fissa due punti. Sul piano processuale, il più breve termine di dieci giorni per il ricorso in cassazione resta legittimo anche dopo l’allungamento a trenta giorni del termine per l’appello: la difesa deve organizzarsi di conseguenza, specie per la procura speciale del terzo interessato detenuto, per la quale l’invio a mezzo posta ordinaria è una scelta consapevolmente rischiosa. Sul piano probatorio, contro la presunzione da sproporzione non bastano allegazioni generiche: servono prove specifiche e verificabili, con documentazione nominativa e tracciabile, tanto più se si invocano vincite al gioco o prestiti in contanti tra familiari.