Affidamento in prova: il diniego può fondarsi sulla pericolosità desunta da un reato recente, anche se il condannato ne e’ stato prosciolto per vizio di mente (Cass. pen. 25362/2026)
Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale, sentenza n. 25362/2026 (deposito 6 luglio 2026) – Affidamento in prova al servizio sociale e valutazione della pericolosità sociale del condannato.
Il principio di diritto
L’affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell’art. 47, comma 2, della legge n. 354 del 1975, e’ subordinato all’assenza del pericolo che il condannato commetta altri reati e all’utilità della misura per la sua rieducazione: la commissione, in epoca recente, di un ulteriore e diverso reato può essere legittimamente valorizzata dal Tribunale di sorveglianza non sotto il profilo della rimproverabilita’ della condotta, ma sotto quello della pericolosità sociale, ostativa alla concessione della misura, anche quando il condannato sia stato prosciolto da quel reato per vizio totale di mente, con applicazione di una misura di sicurezza; il percorso riabilitativo in atto non e’ incompatibile con il diniego, dovendo esso proseguire in forme che meglio garantiscano le esigenze di sicurezza.
Il fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Roma respingeva l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata da un condannato che doveva espiare una pena per i reati di cui agli artt. 572, 582 e 585 cod. pen. Il rigetto era motivato dalla recente commissione di un ulteriore e diverso reato (dal quale il condannato era stato prosciolto per incapacità di intendere e di volere, con applicazione di una misura di sicurezza), dalla gravità del fatto e dalla mancanza di consapevolezza del disvalore, elementi da cui il Tribunale desumeva una pericolosità accentuata, ostativa alla misura. Il condannato ricorreva per cassazione con tre motivi, incentrati sul vizio di motivazione.
La motivazione
Il ricorso e’ inammissibile. Il Tribunale ha valorizzato la commissione dell’ulteriore reato non sotto il profilo della rimproverabilita’ – esclusa dal proscioglimento per incapacità – ma sotto quello della pericolosità del condannato, coerentemente con l’art. 47, comma 2, l. n. 354/1975, che subordina l’affidamento all’assenza del pericolo di recidiva e all’utilità per il reinserimento. Tale valutazione trova conferma, e non smentita, nell’applicazione di una misura di sicurezza, che presuppone a sua volta un giudizio di pericolosità attuale formulato dall’autorità giudiziaria. Non e’ contraddittorio riconoscere l’utilità del percorso riabilitativo in atto e, al contempo, negare la misura alternativa: il percorso può proseguire in forme che meglio garantiscano le esigenze di sicurezza. Le censure sulla resipiscenza e sulla relazione dei servizi sociali aggrediscono parti non decisive del percorso motivazionale, già retto adeguatamente dal riferimento alla pericolosità.
Esito: la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Implicazioni pratiche
Nella concessione dell’affidamento in prova, il Tribunale di sorveglianza può fondare il diniego sulla pericolosità sociale desunta anche dalla recente commissione di un altro reato, pur quando il condannato ne sia stato prosciolto per vizio totale di mente: ciò che rileva non e’ la colpevolezza per quel fatto, ma il giudizio prognostico sul pericolo di recidiva ex art. 47, comma 2, l. n. 354/1975, corroborato dall’eventuale misura di sicurezza in atto. Per la difesa, non e’ contraddittorio che il Tribunale riconosca progressi nel percorso riabilitativo e neghi comunque la misura: il ricorso deve aggredire il nucleo prognostico della decisione, non profili marginali, pena l’inammissibilità per genericità.
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