Sindacato di legittimità limitato alla motivazione apparente nella pericolosità sociale (Cass. pen. Sez. 5 n. 15885 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito dell’attualità della pericolosità sociale ai fini dell’applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale e personale costituisce una valutazione di fatto, riservata al giudice di merito e fondata su un quadro indiziario complesso e specifico. In sede di legittimità, l’apprezzamento del giudice di merito non è sindacabile se non nei ristretti limiti del vizio di motivazione, ravvisabile solo quando la motivazione sia del tutto assente o meramente apparente. La mancata collaborazione dell’interessato e la negazione della propria appartenenza all’associazione mafiosa, pur non essendo di per sé decisive, possono essere valorizzate dal giudice come elementi convergenti per escludere segnali di dissociazione. La revoca della libertà vigilata disposta dal magistrato di sorveglianza non determina automaticamente il venir meno della pericolosità sociale, attesa la diversità di struttura, finalità e presupposti tra misure di sicurezza e misure di prevenzione.
Il Fatto
Con decreto del 13/6/2025, il Tribunale di Palermo applicava a un soggetto la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, revocando in parte la decisione la Corte d’appello di Palermo e riducendo la durata della misura a due anni e sei mesi. Il provvedimento si fondava sulla valutazione della persistente pericolosità sociale, desunta dal ruolo di vertice rivestito dall’interessato in un’organizzazione mafiosa e dalla sua condanna definitiva per associazione per delinquere.
Avverso il decreto, il difensore proponeva ricorso per cassazione, lamentando la violazione dell’art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159/2011 per non avere il giudice di merito correttamente valutato l’attualità della pericolosità, avendo omesso di valorizzare il lungo periodo di detenzione e la revoca della libertà vigilata da parte del Tribunale di sorveglianza.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo di ricorso infondato, rigettando l’impugnazione. In primo luogo, ha rilevato come la Corte d’appello avesse fondato la propria decisione su un quadro indiziario dettagliato e specifico, valorizzando una pluralità di elementi convergenti: il ruolo di fiduciario dell’interessato all’interno dell’organizzazione criminale; la partecipazione a riunioni operative del clan; il contributo in episodi estorsivi; il ritorno nel territorio di origine; la condanna per associazione mafiosa e per reati-fine; la mancata ammissione di responsabilità e l’assenza di collaborazione con l’autorità giudiziaria.
La Suprema Corte ha chiarito che la valutazione dell’attualità della pericolosità sociale è una questione di fatto che si sottrae al sindacato di legittimità qualora la motivazione del provvedimento sia razionale e organica. Il ricorrente, infatti, non aveva censurato la maggior parte degli elementi fattuali posti a fondamento del decreto, limitandosi a una contestazione generica della valutazione complessiva. Tale impugnativa, in quanto priva di specificità, non è idonea a inficiare la correttezza del ragionamento del giudice di merito.
In relazione alla dedotta valenza della revoca della libertà vigilata, la Corte ha escluso che tale circostanza possa assumere efficacia dirimente, attesa la diversità ontologica tra misure di sicurezza e misure di prevenzione. Le prime, infatti, hanno finalità di risocializzazione e presuppongono un giudizio di pericolosità formulato in sede di esecuzione penale; le seconde sono strumentali alla prevenzione di reati e rispondono a un diverso paradigma valutativo.
La Corte ha infine precisato che, in sede di legittimità, il vizio di motivazione è sindacabile solo nei casi in cui la motivazione stessa sia del tutto assente o meramente apparente. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato era sorretto da un apparato argomentativo ampio e articolato, non essendovi quindi alcuna violazione di legge né alcun vizio motivazionale.
Nota della Redazione
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