La prova delle chat WhatsApp è corrispondenza e richiede il sequestro (Cass. pen. Sez. 5 n. 19992 del 29.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
I messaggi di posta elettronica, WhatsApp ed sms custoditi nella memoria di un dispositivo elettronico conservano natura di corrispondenza anche dopo la ricezione da parte del destinatario, sicché la loro acquisizione da parte dell’autorità giudiziaria deve avvenire nelle forme del sequestro di corrispondenza ex art. 254 cod. proc. pen., salvo che, per decorso del tempo o altra causa, non perdano ogni carattere di attualità in rapporto all’interesse alla riservatezza, trasformandosi in un mero documento “storico”. La regola non opera quando il contenuto dei messaggi sia fornito da un soggetto che abbia preso parte alla conversazione, difettando in tal caso la compromissione del diritto alla segretezza: chi partecipa alla comunicazione può legittimamente disporne, anche ai fini di prova nel processo, ex art. 234 cod. proc. pen. È invece inutilizzabile la prova documentale costituita da fotocopie di chat WhatsApp prodotte da un soggetto estraneo alla conversazione e di cui non sia individuabile il mittente, in difetto del decreto motivato di sequestro del pubblico ministero.

Il Fatto

Il Tribunale di Sciacca, in grado di appello, ha riformato la sentenza assolutoria di primo grado emessa dal giudice di pace, dichiarando due imputati responsabili, ai soli effetti civili, di aver leso la reputazione della persona offesa mediante l’invio di messaggi offensivi in una chat WhatsApp denominata “Amici 5 Stelle di Sciacca”. La decisione si fondava esclusivamente su riproduzioni fotostatiche di screenshot di conversazioni, pervenute alla persona offesa tramite una lettera anonima recapitata a un terzo, poi allegate alla querela. Avverso la sentenza, gli imputati proponevano ricorso per cassazione deducendo, tra i vari motivi, l’inutilizzabilità delle prove documentali e l’improcedibilità per difetto di tempestiva querela.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione premette che, trattandosi di procedimento per i reati di competenza del giudice di pace, il ricorso può essere proposto solo per i motivi di cui all’art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen. Esclude inoltre l’applicabilità dell’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., invocato dalla parte civile, in forza della regola temporale fissata dalle Sezioni Unite n. 38481 del 2023: la costituzione di parte civile è avvenuta in data anteriore al 30 dicembre 2022.

Nel merito, la Corte ritiene fondati i motivi di ricorso che eccepiscono l’inutilizzabilità della prova decisiva. Richiamandosi alla sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023 e alle successive Sezioni Unite Gjuzi e Giorgi del 2024, la Corte afferma che i messaggi elettronici conservano natura di corrispondenza anche dopo la ricezione, essendo coperti dalla garanzia dell’art. 15 Cost. Tuttavia, precisa che tale regola è stata dettata per l’acquisizione di dati dal telefono di un indagato da parte dell’autorità giudiziaria, sicché non opera quando il contenuto sia fornito da un soggetto che abbia partecipato alla conversazione: in questo caso, difettando l’intrusione nella sfera di segretezza, i messaggi degradano a documenti di cui il conversante può legittimamente disporre ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen., secondo il principio già espresso dalle Sezioni Unite Torcasio.

Applicando tali principi al caso di specie, il Collegio osserva che le fotocopie dei messaggi sono pervenute tramite una lettera anonima e che sia il destinatario sia la persona offesa hanno dichiarato di non aver partecipato alle conversazioni, essendo usciti dal gruppo prima dello scambio dei messaggi. Poiché l’identità del mittente è rimasta ignota, non può affermarsi che la messa a disposizione provenga da un partecipante alla conversazione. I messaggi vanno pertanto qualificati come corrispondenza intercorsa tra terzi, la cui acquisizione richiedeva il decreto di sequestro del pubblico ministero ai sensi dell’art. 254 cod. proc. pen., mai adottato: ne deriva l’inutilizzabilità delle riproduzioni fotostatiche.

Escluse le prove documentali, la Corte verifica se la statuizione di responsabilità civile possa reggersi sulle prove testimoniali raccolte. Il Tribunale aveva fatto “integrale rinvio” alla motivazione della sentenza di primo grado, senza considerare che il principio di integrazione tra sentenze vale solo per la doppia conforme, non anche per il caso di un’assoluzione “ribaltata” in appello, ed aveva omesso di esaminare le deposizioni che avevano condotto all’assoluzione. Tale lacuna integra un vizio radicale di motivazione, con conseguente violazione dell’art. 129, comma 3, cod. proc. pen.

La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello, rimettendo anche la regolamentazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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