Misure di prevenzione, ricorso per cassazione ammesso solo per violazione di legge (Cass. pen. Sez. V n. 9573 del 10.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale rientra la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento. Tale vizio ricorre quando il decreto ometta del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo, singolarmente considerato idoneo a determinare un esito opposto del giudizio. Non è invece deducibile in sede di legittimità il vizio di motivazione, salvo che questa sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità. Il giudizio di pericolosità generica, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, deve fondarsi su precisi elementi di fatto dei quali il giudice di merito deve rendere conto in motivazione.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bari, con decreto del 13 giugno 2024, ha rigettato l’appello proposto dal proposto avverso il provvedimento del Tribunale del 15 novembre 2023, applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per due anni e con cauzione di euro 1.000,00.
Avverso tale decreto il proposto ha presentato ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo: la violazione di legge in relazione agli artt. 1 e 4 del d.lgs. n. 159 del 2011, agli artt. 111 Cost. e 125 cod. proc. pen., per asserita carenza della struttura motivazionale in punto di pericolosità sociale, per mancata attualizzazione del giudizio e per contraddittorietà in ordine al divieto di uso di apparecchiature telefoniche e alla cauzione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto ricostruito l’ambito cognitivo del giudizio di legittimità in materia. In tema di misure di prevenzione, anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, soluzione normativa già superata dal vaglio di costituzionalità (Corte cost. n. 106 del 2015). In tale nozione rientra la motivazione apparente, che si configura quando il decreto omette di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo (Sez. VI n. 21525 del 2020).
Il Collegio ha quindi verificato se nel caso concreto sussistessero carenze di tal genere, escludendole. La Corte d’appello ha valorizzato una serie di reati contro il patrimonio, tentati e consumati, commessi senza soluzione di continuità a partire dal 1989, in zone del territorio nazionale assai distanti tra loro, circostanze rivelatrici dell’inserimento in contesti criminali organizzati.
Quanto all’attualizzazione del giudizio di pericolosità, la Corte ha precisato che esso va ancorato alla data del provvedimento di primo grado, salvo il caso, non ricorrente, di anomala distanza temporale tra i due gradi (Sez. V n. 28343 del 2019). La difesa è stata smentita dal rilievo che, rispetto al quadro del novembre 2023, erano sopravvenute altre condanne definitive.
La Corte ha poi richiamato il principio secondo cui le categorie di delitto legittimanti la misura per pericolosità generica devono presentare il triplice requisito della commissione abituale in un significativo arco temporale, della produzione di profitti e della loro natura di fonte di reddito rilevante (Sez. V n. 182 del 2020). Requisiti che i giudici di merito hanno rispettato, anche in relazione all’obbligo di soggiorno.
Le restanti censure sono state disattese per difetto di specificità dei motivi, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 8825 del 2017. Non è stata opposta alcuna eccezione sufficientemente specifica in ordine al divieto di uso del telefono e alla richiesta di revoca della cauzione, gravando sull’interessato un onere di allegazione dell’impossidenza non assolto (Sez. I n. 34128 del 2014). Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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