Condanna per delitto ostativo e sospensione dell’esecuzione: rileva l’aggravante anche se subvalente (Cass. pen. Sez. 1 n. 5675 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La condanna per un delitto aggravato rientrante tra i reati ostativi di cui all’art. 4-bis Ord. pen. impedisce la sospensione dell’ordine di esecuzione della pena, ai sensi dell’art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen., anche quando la sentenza di cognizione abbia ritenuto la prevalenza o l’equivalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti. Il giudizio di bilanciamento, infatti, opera esclusivamente quoad poenam e non incide sugli elementi circostanziali che tipizzano la condotta e la qualificano come ostativa. Il principio si applica alle aggravanti che incidono sulla gravità del fatto in sé, diversamente da quelle di natura soggettiva, come la recidiva, escluse dal novero delle circostanze rilevanti ai fini dell’ostatività.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta di sospensione dell’ordine di esecuzione della pena detentiva emessa nei confronti del condannato per il reato di cui all’art. 628, comma terzo, n. 1, cod. pen. Il diniego derivava dalla natura ostativa del reato, pur essendo state riconosciute in sede di cognizione le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull’aggravante.
Avverso l’ordinanza il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge per il mancato riconoscimento dell’effetto neutralizzante del bilanciamento e invocando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 28108 del 2018 in tema di recidiva.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato, dando continuità all’orientamento secondo cui la condanna per delitto aggravato costituente reato ostativo impedisce la concessione della sospensione anche in presenza di un giudizio di equivalenza o prevalenza delle attenuanti. Il giudizio di comparazione, infatti, rileva esclusivamente quoad poenam e non neutralizza gli elementi circostanziali che tipizzano la condotta.
A sostegno di tale conclusione, il Collegio ha richiamato i precedenti di Sez. I n. 41352 del 2023, Sez. I n. 20796 del 2019 e Sez. I n. 36318 del 2012, tutti orientati nel senso dell’irrilevanza del bilanciamento ai fini della verifica dei presupposti per la sospensione dell’esecuzione. La Corte ha inoltre valorizzato l’analogia con l’ipotesi della circostanza aggravante di cui all’art. 7 del d.l. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla legge n. 203/1991, per la quale il divieto di sospensione opera anche quando sia stata riconosciuta l’attenuante speciale della collaborazione con la giustizia, che incide anch’essa solo sul trattamento sanzionatorio.
Quanto al richiamo alle Sezioni Unite n. 28108 del 2018, la Corte ne ha escluso la conferenza, trattandosi di pronuncia relativa alla recidiva, circostanza aggravante di natura soggettiva che, per effetto della novella dell’art. 656, comma 9, cod. proc. pen., non rientra tra le circostanze che incidono sulla gravità del fatto e che radicano l’ostatività del reato. Diversamente, l’aggravante della rapina di cui all’art. 628, comma terzo, n. 1, cod. pen. attiene alla condotta e mantiene la sua valenza tipizzante.
L’ordinanza impugnata ha pertanto fatto corretta applicazione del combinato disposto degli artt. 4-bis Ord. pen. e 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen., con consequenziale rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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