Misure di prevenzione: ricorso per cassazione ammesso solo per violazione di legge (Cass. pen. Sez. I n. 39447 del 05.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel sistema delle misure di prevenzione, il ricorso per cassazione avverso il decreto della corte d’appello è ammesso, a norma dell’art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, soltanto per violazione di legge. È pertanto inammissibile il motivo che censuri la manifesta illogicità della motivazione, trattandosi di tipologia di vizio non prevista dalla legge. Parimenti inammissibile, per difetto di specificità, è il motivo che non si confronti con la motivazione del provvedimento impugnato. Nel giudizio di prevenzione il giudice può fondare il giudizio di pericolosità anche su fatti sottoposti alla valutazione del giudice penale privi di decisione irrevocabile, in virtù del principio di autonomia di valutazione.
Il Fatto
La Corte d’appello aveva confermato, su appello del prevenuto, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, per la durata di due anni, già disposta dal Tribunale.
Il prevenuto ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Sosteneva che il giudizio di pericolosità era stato ricavato da una sola condotta, oggetto di condanna non ancora irrevocabile per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, e contestava di vivere dei proventi del crimine, avendo svolto attività lavorative, sia pure discontinue, e vivendo con i genitori.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’ambito del sindacato di legittimità nelle misure di prevenzione. L’art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 circoscrive il ricorso alla sola violazione di legge, con un perimetro più ristretto rispetto ai provvedimenti emessi in un procedimento penale. Ne deriva l’inammissibilità del motivo che censura la manifesta illogicità della motivazione.
Quanto alla dedotta insufficienza dell’episodio isolato, il motivo è inammissibile per mancanza di specificità. Il ricorrente non si confronta con la motivazione impugnata, che ha tratto il giudizio di pericolosità non solo dall’episodio di detenzione di stupefacente del gennaio 2024 — avvenuto nel bar dove era affidato in prova, con rinvenimento di altra sostanza e materiale di confezionamento — ma anche da precedenti condanne per reati a fine di lucro, quali la detenzione a fini di spaccio e la frode assicurativa di cui all’art. 642 cod. pen. Sul punto la Corte richiama Sez. II n. 17281 del 2019 e, in motivazione, Sez. Un. n. 8825 del 2017.
L’argomento relativo all’assenza di un giudicato sulla condanna è parimenti inammissibile. La motivazione individua altri indici di pericolosità e, per il principio di autonomia di valutazione, il giudice della prevenzione può legittimamente utilizzare come fonti del giudizio di pericolosità anche fatti ancora sub iudice. Sul punto è citata Sez. V n. 182 del 2021.
Infine, le censure sulla condotta isolata a fronte di un’espiazione irreprensibile e sull’assenza di proventi illeciti non individuano alcuna violazione di legge, ma aggrediscono il percorso logico della motivazione, in contrasto con il citato art. 10, comma 3. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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