Sequestro preventivo: riesame del solo decreto impugnato e limiti devolutivi (Cass. pen. Sez. III n. 35807 del 31.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo, il terzo interessato che abbia proposto istanza di riesame avverso un solo decreto di sequestro non può invocare l’effetto devolutivo per estendere il controllo del tribunale anche a un distinto decreto, pur eseguito con il medesimo verbale. L’art. 324 cod. proc. pen. impone l’impugnazione autonoma di ciascun provvedimento nel termine di dieci giorni dalla conoscenza, senza che il gravame avverso l’uno valga come implicita impugnazione dell’altro. Il giudizio di riesame in materia cautelare reale è circoscritto al provvedimento effettivamente impugnato e l’unico vizio deducibile in cassazione è quello della motivazione apparente. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso che contesti presupposti relativi a un titolo cautelare diverso da quello sottoposto al tribunale.
Il Fatto
Una società, estranea al reato, è destinataria di un sequestro preventivo impeditivo avente ad oggetto crediti d’imposta ritenuti fittizi, nell’ambito di un procedimento per frodi sul c.d. superbonus. Il provvedimento genetico viene emesso dal G.I.P. Nel verbale di esecuzione della Guardia di Finanza sono richiamati due distinti decreti di sequestro, adottati in momenti diversi.
La società propone istanza di riesame avverso uno solo dei due decreti. Il Tribunale del riesame respinge la richiesta, rilevando che i crediti concretamente appresi erano riconducibili all’altro decreto, quello non impugnato. La società ricorre per cassazione deducendo la violazione dell’effetto devolutivo, il difetto di motivazione sul fumus commissi delicti e l’assenza del periculum in mora.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte muove dalla ricostruzione del provvedimento impugnato. Il Tribunale aveva accertato che il decreto oggetto di riesame riguardava la quota parte non ancora utilizzata dei crediti inesistenti, mentre i crediti effettivamente sequestrati erano stati appresi in esecuzione dell’altro decreto, emesso nel 2024. Su questa base aveva già escluso la riferibilità dei beni al titolo impugnato.
Il primo motivo è respinto perché la ricorrente stessa ammette di avere impugnato un solo decreto. La Corte osserva che l’effetto devolutivo è pienamente osservato: la società, quale terza interessata con diritto alla restituzione, era legittimata ai sensi dell’art. 322 cod. proc. pen. a proporre riesame avverso entrambi i decreti, avendone avuto conoscenza all’atto dell’esecuzione. Il termine di dieci giorni ex art. 324 cod. proc. pen. decorreva autonomamente per ciascun titolo.
Non è quindi configurabile un’impugnazione implicita del decreto non gravato per effetto del riesame del diverso decreto. L’argomento difensivo viene qualificato come manifestamente infondato: la molteplicità dei titoli eseguiti risultava dal verbale, e la parte avrebbe dovuto attivarsi per ciascuno.
Quanto al secondo e al terzo motivo, la Corte ne rileva la manifesta infondatezza per assorbimento. Il Tribunale li aveva correttamente ritenuti superati dal rilievo che i crediti sequestrati alla società non erano stati sottoposti a vincolo in esecuzione del decreto impugnato. In materia cautelare reale, l’unico vizio deducibile in cassazione è quello della motivazione apparente, che nella specie non ricorre, essendo la motivazione presente e coerente con gli atti.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. Ne conseguono la condanna alle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen. e il versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, applicando il principio della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.