La recidiva subvalente rileva ai fini del termine di prescrizione (Cass. pen. Sez. IV n. 39439 del 05.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini del calcolo del termine di prescrizione del reato deve tenersi conto della recidiva a effetto speciale anche quando essa sia stata ritenuta subvalente rispetto alle concorrenti circostanze attenuanti nel giudizio di bilanciamento. L’art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all’art. 69 cod. pen. incida sulla determinazione della pena massima rilevante per il tempo necessario a prescrivere. Le aggravanti a effetto speciale, e tra esse la recidiva, hanno effetto polivalente: operano non solo sulla pena, ma anche sui termini di prescrizione, ogni volta che siano state ritenute, a nulla rilevando che la loro incidenza sanzionatoria sia inibita dal bilanciamento.

Il Fatto

La Corte d’appello di Venezia, esclusa l’estinzione del reato per prescrizione, ha confermato la responsabilità dell’imputato per un tentato furto commesso il 31 marzo 2017, aggravato dalla recidiva specifica e infraquinquennale, già ritenuta subvalente rispetto all’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen.

Avverso la sentenza l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo violazione di legge. In tesi difensiva, in materia di prescrizione non potrebbe riconoscersi efficacia alla recidiva qualificata quando la stessa, pur ritenuta sussistente, sia stata considerata subvalente in sede di commisurazione giudiziale della pena.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, rilevando il mancato confronto con il pacifico principio di diritto governante la materia. Ai fini del termine di prescrizione deve tenersi conto della recidiva a effetto speciale ancorché ritenuta subvalente, poiché l’art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all’art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato rilevante per il termine di prescrizione.

Il Collegio ha richiamato l’orientamento ormai consolidato che ha confutato l’opposto indirizzo sostenuto da Sez. 2, n. 53133 del 2016. Come evidenziato da Sez. 2, n. 21704 del 2019, la recidiva, al pari delle altre aggravanti a effetto speciale, ha un effetto polivalente: influisce non solo sulla pena ma anche sulla definizione dei termini di prescrizione. La polivalenza trova la sua ratio nella maggiore gravità dei fatti circostanziati e, per la recidiva, nel maggior allarme sociale riconducibile a una devianza seriale. Ciò giustifica il rilievo ex lege sui termini di prescrizione ogni volta che l’aggravante sia ritenuta, a nulla rilevando che la sua incidenza sulla pena sia inibita dal bilanciamento.

La Corte ha precisato che l’interpretazione è conforme alla lettera dell’art. 157, comma 3, cod. pen. e sistematicamente corretta: diversamente opinando si equiparerebbero situazioni diverse, ossia il caso in cui il giudice ritenga il nuovo delitto sintomatico di maggiore riprovevolezza ma reputi prevalenti le attenuanti, e il caso in cui egli escluda l’applicazione della recidiva.

Il principio è stato confermato da Sez. U, n. 20808 del 2018, che pure, nell’affermare il venir meno degli effetti indiretti della recidiva subvalente, ha chiarito che vi sono casi in cui della recidiva si deve tenere conto prescindendo dal bilanciamento, tra cui quello del computo del termine di prescrizione. Nello stesso senso si sono espresse Sez. 6, n. 50995 del 2019, Sez. 1, n. 36258 del 2020 e Sez. 4, n. 38618 del 2021. Da ultimo, il principio è stato ribadito da Sez. 1, n. 36906 del 2024, a cui il ricorso vorrebbe invece ricondurre un opposto indirizzo.

Ne è conseguita la inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., come letto da Corte cost. n. 186 del 2000.

Nota della Redazione

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