Mobilità docenti: legittima la priorità per fasi stabilita dalla contrattazione collettiva (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6365 del 08.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di mobilità del personale docente, la competenza a regolare le relative operazioni spetta alla contrattazione collettiva, in coerenza con le norme di legge ma con autonomia rispetto ai profili di dettaglio che la legge non definisce. Le scelte contrattuali che compongono interessi confliggenti non sono sindacabili nel merito, una volta rispettate le norme di legge e in assenza di ingiustificate disparità di trattamento o manifeste irragionevolezze. La differenziazione di trattamento tra docenti assunti da GAE e docenti assunti da concorso pubblico del 2012 trova fondamento nelle diverse regole e preferenze applicate in sede di reclutamento. Il sistema che procede per fasi, ammettendo in ciascuna solo determinate tipologie di candidati, riflette una scelta di merito a forte connotato tecnico: i punteggi non assumono rilievo prevalente rispetto alla preferenza tra fasi, prevalendo la scelta contrattuale di priorità.
Il Fatto
Una docente di scuola primaria, immessa in ruolo nell’anno scolastico 2015/2016 in base alla l. n. 107/2015, art. 1, comma 98, aveva partecipato alla fase C della mobilità territoriale chiedendo in via prioritaria l’assegnazione ad alcuni ambiti territoriali della provincia di Agrigento. L’amministrazione le aveva invece attribuito l’ambito Toscana 0006.
La docente aveva agito in giudizio per il riconoscimento del diritto all’assegnazione richiesta, lamentando che gli ambiti agrigentini erano stati attribuiti a docenti idonei non vincitori del concorso del 2012 e a docenti con punteggio inferiore al suo, ammessi alla fase D. Il Tribunale di Firenze aveva rigettato la domanda e la Corte d’Appello di Firenze aveva confermato la decisione. Propone ricorso per cassazione la docente, con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, commi 100 e 108, l. n. 107/2015, degli artt. 2, 3 e 97 Cost., degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dell’art. 28 d.P.R. n. 487/1994. Sostiene che la preferenza accordata dal CCNI 8.4.2016, art. 6, comma 1, FASE C e dall’OM n. 241/2016, art. 9, commi 10 e 17 agli idonei non vincitori del concorso 2012 non trova riscontro nella legge, violando il principio meritocratico del punteggio.
La Corte dichiara il motivo infondato. Riconosce alla contrattazione collettiva, in base al combinato disposto degli artt. 40, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, 462, comma 7 e 470, commi 1 e 2, d.lgs. n. 297/1994, la competenza a regolare le operazioni di mobilità del personale docente. Tali scelte non sono sindacabili nel merito, se rispettano le norme di legge e non evidenziano ingiustificate disparità o manifeste irragionevolezze.
Il Collegio richiama l’orientamento già espresso in ambito di trasferimenti scolastici (Cass. n. 35105/2022 e Cass. n. 4677/2021) e in tema di pubblico impiego privatizzato (Cass. n. 10105/2013). Nella specie, contrattazione collettiva e ordinanza ministeriale compongono interessi diversi, favorendo ora la mobilità interprovinciale dei provenienti da GAE, ora quella endoprovinciale degli idonei del 2012, realizzando mediazioni tra interessi coinvolti. L’assetto differenziale deriva dai distinguo tra categorie di docenti in ragione delle diverse regole di reclutamento.
La Corte richiama la recente pronuncia n. 1055 del 10 gennaio 2024, riportandosi alla sua motivazione ex art. 118 disp. att. c.p.c., per escludere il contrasto con i principi costituzionali sul concorso pubblico: la procedura non è finalizzata al reclutamento, ma all’attribuzione di una sede provvisoria in vista della successiva mobilità. Rientra nelle scelte di merito procedere per fasi, con la conseguenza che i punteggi non prevalgono sulla preferenza tra tipologie di candidati, restando priva di fondamento l’affermazione di una priorità basata sui soli punteggi.
Il ricorso è rigettato. La Corte esime dalla rinnovazione della notifica del ricorso alle amministrazioni intimate, erroneamente eseguita presso l’Avvocatura distrettuale, in applicazione del principio della durata ragionevole del giudizio. Nulla sulle spese, non avendo le intimate svolto attività difensiva; sussistono i presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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