Omessa distrazione spese: rimedio la correzione dell’errore materiale (Cass. civ. Sez. V n. 22225 del 01.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. Il diritto dell’avvocato ex art. 93 cod. proc. civ. sorge per il solo fatto della relativa dichiarazione, potendo la prova dell’anticipazione e della mancata riscossione ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione. Ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., la procedura di correzione è applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione.

Il Fatto

I difensori di una società avevano ottenuto, con precedente ordinanza della Corte di cassazione, la condanna dell’Amministrazione finanziaria alla rifusione delle spese di lite. Nel controricorso essi avevano chiesto la distrazione delle spese in proprio favore, dichiarando di averne fatto anticipo. Il dispositivo di quella pronuncia aveva però omesso di disporre la distrazione.

Gli stessi difensori, quali anticipatari delle spese per conto della società, hanno quindi proposto istanza di correzione dell’errore materiale avverso l’ordinanza della Corte.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’esame degli atti e rileva che la richiesta di distrazione era stata effettivamente formulata nel controricorso, mediante l’indicazione della volontà di distrarre in favore dei procuratori che avevano anticipato le spese. Il thema decidendum è dunque quello del rimedio esperibile a fronte dell’omessa pronuncia su una domanda siffatta.

Sul punto la Corte richiama la Sez. L n. 15302 del 2023 e le Sezioni Unite n. 31033 del 2019, oltre a Cass. n. 12437 del 2017, per affermare che il mezzo corretto è il procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 288 cod. proc. civ., non gli ordinari mezzi di impugnazione. La richiesta di distrazione, infatti, non si configura come domanda autonoma. Il procedimento di correzione è coerente con il disposto dell’art. 93, comma 2, cod. proc. civ., assicura il rispetto del principio di ragionevole durata del processo, garantisce al difensore distrattario un rapido titolo esecutivo ed è esperibile, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., anche contro le pronunce della Cassazione.

La Corte precisa inoltre che il diritto dell’avvocato ex art. 93 cod. proc. civ. sorge per il solo fatto della dichiarazione, essendo sufficiente la domanda di distrazione, come affermato dalle Sezioni Unite n. 31033 del 2019 con richiamo a Cass. n. 8085/2006 e Cass. n. 20547/2009. Quanto alle modalità, i commi 1 e 2 dell’art. 380-bis cod. proc. civ., richiamati dall’art. 391-bis, secondo comma, cod. proc. civ., prevedono la notifica del decreto agli avvocati almeno venti giorni prima dell’adunanza.

In accoglimento dell’istanza, la Corte dispone che il dispositivo dell’ordinanza impugnata sia integrato mediante l’aggiunta, dopo le espressioni «15% per spese generali», delle parole «, con distrazione in favore dei procuratori antistatari che ne ha fatto richiesta». Non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento di correzione, come già affermato dalle Sezioni Unite n. 9438 del 2002, da Cass. n. 10203 del 2009 e da Cass. n. 21213 del 2013.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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