Concordato preventivo e rateazione: nessuna decadenza per il mancato pagamento delle rate (Cass. civ. Sez. V n. 12174 del 06.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di riscossione dei tributi e di rateazione del debito, l’apertura della procedura di concordato preventivo produce un effetto sospensivo che inibisce al debitore l’esecuzione dei pagamenti rateali, poiché questi integrerebbero una violazione del concorso dei creditori. Da tale impossibilità di adempiere non può derivare né la decadenza dalla rateazione prevista dall’art. 3-bis d.lgs. n. 462 del 1997, né l’irrogazione delle conseguenti sanzioni. La regola concorsuale, che ha riguardo a tutti i creditori e quindi anche all’Ufficio fiscale, prevale sulla normativa di diritto pubblico che disciplina la riscossione. Non è pertinente, invece, la questione relativa alla natura giuridica della cartella di pagamento e alla sua ammissibilità durante il concordato, restando estranea alla ratio decidendi del giudice di merito che abbia statuito sulla sola legittimità della sospensione.

Il Fatto

Una società contribuente riceveva una cartella di pagamento con cui le veniva richiesto il pagamento di una somma a titolo di sanzione, interessi e accessori. La pretesa nasceva da un controllo automatizzato ai sensi degli artt. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972 sulla dichiarazione dei redditi di un determinato anno d’imposta: l’Amministrazione aveva dichiarato la decadenza della società dal beneficio della rateazione cui era stata ammessa, per l’omesso versamento di una rata nei termini.

La società impugnava la cartella, rappresentando di aver presentato domanda di concordato preventivo e di non aver potuto, perciò, soddisfare i debiti pregressi senza violare la par condicio creditorum. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso; la Commissione tributaria regionale rigettava l’appello dell’Ufficio, richiamando l’art. 167 della legge fallimentare e l’esclusione, durante la procedura, dell’efficacia degli atti di straordinaria amministrazione non autorizzati. L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente il primo e il terzo motivo, entrambi infondati. L’Ufficio sosteneva che la pretesa non riguardasse il recupero di debiti pregressi, ma la costituzione di un titolo idoneo al recupero delle sanzioni in misura piena, essendo la contribuente decaduta dal beneficio delle sanzioni ridotte per il mancato pagamento della terza rata della comunicazione di irregolarità.

Il Collegio dà continuità a un proprio recente arresto (Cass. n. 4081/2023): in tema di riscossione e rateazione, anche quando questa sia disposta ai sensi dell’art. 3-bis d.lgs. n. 462 del 1997, opera il fenomeno sospensivo conseguente all’apertura del concordato preventivo. Il debitore non può eseguire i pagamenti rateali, perché ciò costituirebbe una violazione del concorso; pertanto non incorre nella decadenza dalla rateazione e non può subire l’irrogazione delle relative sanzioni.

Il principio si fonda su un orientamento consolidato, richiamato nel provvedimento: poiché l’art. 168 r.d. n. 267 del 1942, in materia di concordato preventivo, richiamato dal successivo art. 188, comma 2, stabilisce che dalla data di presentazione del ricorso è impedito l’esercizio o la prosecuzione delle azioni esecutive sul patrimonio del debitore, questi non può eseguire alcun pagamento per i debiti pregressi fino al termine della procedura. Dal mancato pagamento non possono quindi conseguire effetti di tipo sanzionatorio, ancorché previsti da norme di diritto pubblico (Cass. n. 18078 del 2008; Cass. n. 8118 del 2001; Cass. n. 4234 del 2006; Cass. n. 24071 del 2006).

La Corte ricorda altresì che l’ammissione al concordato è stata considerata ostacolo anche all’esercizio della facoltà di definizione agevolata dell’atto di irrogazione della sanzione, con differimento del termine decadenziale ai sensi dell’art. 2935 cod. civ. fino al passaggio in giudicato dell’omologazione (Cass. n. 24427/2008). Data l’ampia latitudine della regola concorsuale, che riguarda tutti i creditori e dunque anche l’Ufficio fiscale, e che prevale sulla normativa di diritto pubblico, la conclusione vale anche in caso di rateazione ex art. 3-bis d.lgs. n. 462/1997.

Il secondo motivo è invece inammissibile. La doglianza non coglie la ratio decidendi: la Commissione tributaria regionale, che ha individuato l’oggetto della controversia nella legittimità della sospensione del pagamento delle rate a seguito dell’istanza di ammissione al concordato, non entra nel merito della natura giuridica della cartella di pagamento né della possibilità di emetterla durante la procedura. La natura della cartella e la sua ammissibilità in pendenza di concordato restano perciò questioni estranee al decisum, come già evidenziato per analoghe vicende (Cass. n. 4081/2023). Il ricorso è quindi respinto, con condanna dell’Agenzia ricorrente al pagamento delle spese di lite; non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, essendo l’Amministrazione ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato (Cass. n. 1778/2016).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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