Mobilità interregionale dirigenti scolastici: retrodatazione giuridica non assolve il triennio (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 322 del 29.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il vincolo di permanenza in servizio nella regione di iniziale assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell’incarico dirigenziale, previsto dall’art. 20, comma 4, del D.M. n. 138/2017 e dall’art. 15, comma 5, del DDG n. 1259/2017, non è assolto quando la dirigente non abbia mai effettivamente prestato servizio nella regione di prima assegnazione. La retrodatazione giuridica della decorrenza dell’incarico, disposta in esecuzione di una sentenza di reintegro, non equivale alla effettiva prestazione del servizio: la fictio iuris non può far considerare come avvenuto ciò che non si è realizzato. Ne deriva l’illegittimità del decreto di conferimento dell’incarico in mobilità interregionale, sia per carenza di motivazione sia per difetto dei presupposti. Il decreto che ometta ogni menzione della peculiare vicenda sottostante non consente il controllo sulla sussistenza dei requisiti richiesti.
Il Fatto
L’Ufficio scolastico regionale per il Veneto ha sottoposto al controllo preventivo di legittimità, ex art. 3, comma 1, della legge n. 20/1994, il decreto con cui è stato conferito a una dirigente scolastica l’incarico presso un’istituzione scolastica del Veneto a decorrere dal 1° settembre 2024. Il decreto si fondava sulla inclusione della stessa tra i dirigenti che avevano ottenuto la mobilità interregionale in entrata.
L’Ufficio di controllo ha dapprima richiesto chiarimenti sui requisiti per il conferimento dell’incarico, rilevando che il nominativo della dirigente compariva nell’elenco degli ammessi alla prova scritta per il Veneto. L’Amministrazione ha riscontrato confermando la correttezza del provvedimento, richiamando la sentenza della Corte di cassazione, sezione lavoro, n. 17629/2024 e il decreto dell’USR per l’Emilia-Romagna n. 388 del 3/7/2024, con cui era stato disposto il reintegro della dirigente nel ruolo regionale con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019. La risposta ha però fatto emergere ulteriori vizi, non prima rilevabili, concernenti i presupposti del decreto e il vincolo triennale di permanenza, con conseguente deferimento alla valutazione collegiale.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente affermato la propria competenza, essendo il decreto riconducibile alla tipologia di atti sottoponibili a controllo preventivo ex art. 3, comma 1, della legge n. 20/1994, e ha precisato che il giudizio investe esclusivamente l’atto dell’Ufficio scolastico regionale per il Veneto, in quanto amministrazione avente sede nella Regione.
Nel merito, il Collegio ha richiamato il quadro normativo: l’art. 20, comma 4, del D.M. n. 138/2017 e l’art. 15, comma 5, del DDG n. 1259/2017 impongono ai dirigenti assunti per concorso la permanenza in servizio nella regione di iniziale assegnazione per la durata minima dell’incarico dirigenziale. Tale vincolo opera anche nella procedura derogatoria di mobilità dell’anno scolastico 2024/2025, disciplinata dall’art. 12 del D.L. n. 71/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2024, come chiarito dal Ministero con la nota del 14/6/2024, che ha espressamente richiamato la sussistenza del vincolo facendo salvo il completamento del primo triennio.
Il decreto è stato ritenuto illegittimo sotto un duplice profilo. In primo luogo, sussiste carenza di motivazione: né nelle premesse né nella parte dispositiva compare alcuna menzione della peculiare vicenda e del percorso logico-giuridico seguito nella valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, in linea con la deliberazione n. 101/2017/PREV della Sezione regionale di controllo per la Calabria.
In secondo luogo, i presupposti non sussistono comunque. La dirigente non ha mai effettivamente prestato servizio come dirigente nella regione di prima assegnazione, non ha svolto l’anno di prova e non è rimasta in servizio per il primo triennio. La Sezione ha distinto tra illegittima interruzione del rapporto in atto e illegittima ritardata costituzione del rapporto di lavoro: solo nella seconda ipotesi, qui ricorrente, la retrodatazione giuridica non può far considerare come avvenuta la prestazione del servizio.
Da qui la ricusazione del visto e della conseguente registrazione del decreto, con restituzione degli atti all’Amministrazione così come pervenuti.
Nota della Redazione
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