Incarico di esperto del Sindaco: attività gestionale e copertura tardiva integrano debito fuori bilancio (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 63 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’incarico di esperto del Sindaco, conferito ai sensi dell’art. 14 della l.r. Sicilia n. 7/1992, è legittimo solo se finalizzato a supportare l’organo politico nell’esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo, e non per sopperire a lacune organizzative o funzionali della struttura burocratica o a carenze di organico. La nomina deve essere assistita da idonea copertura finanziaria e non può essere adottata in assenza di stanziamenti e impegni, né in gestione provvisoria. La determina sindacale priva di copertura e seguita da impegno tardivo e parziale su capitoli diversi da quelli indicati configura un debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. e), TUEL, senza il rispetto della relativa procedura di riconoscimento. La successiva rinuncia al compenso non sana l’irregolarità dell’incarico, ove gli atti non siano stati modificati o ritirati in autotutela.
Il Fatto
Con determina sindacale n. 5 del 07/08/2025, il Sindaco di un Comune siciliano, in gestione provvisoria e senza preventiva imputazione di spesa, conferiva a un professionista l’incarico di esperto per la materia economico-finanziaria e contabile, con compenso lordo di euro 6.800,00 per tre mesi. L’ente versava in una situazione di grave criticità, essendo stato commissariato per la mancata approvazione dei bilanci e dei rendiconti delle annualità precedenti. Solo il 30.12.2025 il responsabile dell’Area Finanziaria disponeva la presa d’atto, l’impegno parziale di euro 5.800,00 e la liquidazione di un acconto di euro 3.000,00 oltre rimborso spese. La determina non era stata trasmessa alla Corte dei conti, né risultava allegata l’attestazione di copertura finanziaria.
La Motivazione della Corte
La Sezione regionale di controllo per la Regione siciliana ha accertato la sussumibilità della fattispecie nell’ambito dell’art. 1, comma 173, della legge n. 266/2005, atteso il superamento della soglia di euro 5.000,00 e la natura consulenziale dell’incarico. Il controllo, di tipo collaborativo, verifica la legittimità e la regolarità dell’atto, non già la stretta legalità, al fine di sollecitare processi di autocorrezione dell’ente controllato.
Il Collegio ha richiamato il quadro normativo regionale di cui all’art. 14 della l.r. n. 7/1992, come interpretato dalla giurisprudenza contabile: l’incarico di esperto del Sindaco non può consistere in forme di supporto alla struttura amministrativa dell’ente locale, né in compiti gestionali che non rientrano nelle competenze funzionali del Sindaco e degli organi politici. Deve invece essere strumentale allo svolgimento delle funzioni proprie del Sindaco e richiede la congrua predeterminazione dell’oggetto e delle finalità. La giurisprudenza citata (tra cui Sez. appello Sicilia, sent. n. 389/2014, nn. 27/2016, 48/2017, 21/2019, 65/2019, 147/2021, 11/2020, 17/2022, 152/2022) è univoca nel ritenere illegittimo il conferimento per sopperire a lacune organizzative o a carenze di organico.
Nel caso di specie, l’attività svolta dall’esperto riguardava il supporto tecnico-finanziario d’urgenza, il riaccertamento dei residui e il monitoraggio dei finanziamenti PNRR: attività qualificate dal Collegio come chiaramente gestionale, in contrasto con i limiti funzionali dell’istituto. La determina sindacale, inoltre, risultava adottata in assenza di stanziamenti e impegni e la successiva imputazione era tardiva e parziale, su capitoli diversi da quelli indicati nell’atto di nomina.
Il Collegio ha quindi ritenuto che il fenomeno gestionale avesse dato vita a un debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. e), TUEL, senza che fosse stata rispettata la relativa procedura di riconoscimento. Quanto alla rinuncia al compenso da parte del professionista, essa non è idonea a sanare l’irregolarità dell’incarico, anche perché gli atti adottati non risultavano modificati o ritirati in autotutela, inclusa la determina di liquidazione n. 692 del 30.12.2025; senza contare i profili civilistici legati a una possibile successiva richiesta di pagamento. La Sezione ha infine disposto la trasmissione della deliberazione al Consiglio comunale, al Sindaco, al Segretario comunale, all’Organo di revisione e alla Procura regionale della Corte dei conti.
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Nota della Redazione
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