Pensione suppletiva ex art. 26 l. n. 610/1952 inapplicabile ai dipendenti statali (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 181 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La quota aggiuntiva di pensione prevista dall’art. 26, l. n. 610/1952 è riservata ai dipendenti iscritti o ai pensionati gestiti dalle Casse di previdenza per gli enti locali e assimilati, già istituite in seno ai soppressi Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro. Essa non è invocabile dai dipendenti dello Stato, per i quali la disciplina del trattamento pensionistico è contenuta nel d.p.r. n. 1092/1973, che prevede gli istituti della riunione e della ricongiunzione dei servizi. È inammissibile, in quanto domanda nuova rispetto al ricorso introduttivo e non preceduta da domanda amministrativa, la richiesta di cumulo tra pensione e stipendi fondata sull’art. 130, d.p.r. n. 1092/1973, formulata per la prima volta nelle memorie di replica.
Il Fatto
Il ricorrente, già dirigente della Polizia di Stato dal 1983 al 2011, aveva rassegnato le dimissioni nel dicembre 2011 ed era transitato nei ruoli della magistratura amministrativa dal febbraio 2012, cessando dal servizio nel marzo 2025 quale Consigliere di Stato. Titolare di pensione privilegiata di seconda categoria, nel marzo 2025 aveva chiesto all’Inps il supplemento di pensione ai sensi dell’art. 26, l. n. 610/1952.
Con determina dell’aprile 2025 l’Istituto aveva respinto la domanda, non essendo la prestazione prevista per il trattamento di cui l’interessato era titolare. Il ricorrente ha quindi adito la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, chiedendo l’accertamento del diritto alla prestazione, con interessi legali e rivalutazione monetaria.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha respinto il ricorso, accogliendo la lettura dell’art. 26, l. n. 610/1952 prospettata dall’Istituto previdenziale. Il dato testuale della norma — riferito all’iscritto “ad uno degli Istituti di previdenza” — non è sufficiente, da solo, ad estenderne l’ambito applicativo oltre il perimetro delle gestioni originariamente facenti capo agli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro. La quota aggiuntiva opera dunque in favore dei dipendenti e dei pensionati delle Casse di previdenza per gli enti locali e assimilati.
Per i dipendenti dello Stato il riferimento resta il d.p.r. n. 1092/1973. La Corte richiama gli istituti degli art. 112 e 113, che disciplinano la riunione e la ricongiunzione dei servizi a seconda che l’attività sia prestata presso la stessa o diversa amministrazione statale, ovvero presso enti locali con iscrizione agli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del Tesoro o a casse.
Sul punto la Sezione richiama Sez. Puglia n. 87/2015, secondo cui la diversità dei regimi previdenziali non esclude la valorizzazione pensionistica della successiva attività svolta con iscrizione presso le Casse degli enti locali da parte del pensionato statale: valorizzazione assicurata attraverso la ricongiunzione dei servizi, con l’onere per il pensionato di inoltrare tempestiva domanda al nuovo ente datore di lavoro. Nello stesso senso è citata Sez. Calabria n. 161/2015.
La Corte ha poi dichiarato inammissibile la domanda subordinata di cumulo tra pensione e stipendi ex art. 130, d.p.r. n. 1092/1973, avanzata solo nelle memorie di replica del 2 aprile 2026. Si tratta di domanda nuova rispetto al ricorso introduttivo, per la quale non risulta presentata la preventiva domanda in sede amministrativa: opera quindi l’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c.
Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti in ragione della particolare complessità della questione, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.