Sgravi contributivi ex art. 1, c. 1175, l. 296/2006: senza costante regolarità contributiva e DURC si decade dal beneficio, anche per importi esigui (Cass. 10815/2026)
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 10815/2026, pubblicata il 23 aprile 2026 (R.G.N. 17723/2021) — camera di consiglio del 12 marzo 2026, Presidente Fabrizia Garri, Relatore Luca Solaini.
Il principio di diritto
“Il sistema degli sgravi contributivi di cui all’art. 1, comma 1175, della legge n. 296 del 2006 implica necessariamente una costante regolarità contributiva del beneficiario, e perciò il possesso del DURC; l’irregolarità contributiva accertata alla data di emissione del DURC negativo, anche se per importi esigui, è idonea a far decadere dal beneficio, non essendo consentita la sanatoria in assenza del rispetto del termine di quindici giorni dalla comunicazione dell’irregolarità.”
Il fatto
L’I.N.P.S. aveva intimato a una s.r.l. il pagamento di contributi per il mese di dicembre 2017, revocando gli sgravi contributivi di cui la società aveva beneficiato ex art. 1, comma 1175, l. n. 296 del 2006. Il Tribunale di Milano accoglieva l’opposizione all’avviso di addebito; la Corte d’appello di Milf®o, in riforma, accoglieva l’appello dell’Istituto: gli sgravi presuppongono una costante regolarità contributiva e quindi il possesso del DURC, che alla data del febbraio 2018 risultava negativo per irregolarità, sia pure di importo esiguo. Avverso tale sentenza la società ricorreva per cassazione con otto motivi; l’I.N.P.S. resisteva con controricorso, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione restava intimata.
La motivazione
Il ricorso è integralmente respinto. I primi motivi, che deducevano vizi di motivazione sull’adempimento del debito, si risolvono nella richiesta di rivalutare un accertamento di fatto di competenza esclusiva della Corte d’appello, la quale ha ritenuto sussistente l’irregolarità contributiva alla data del DURC negativo. Sui motivi centrali la Corte richiama il proprio orientamento secondo cui, in tema di benefici per la cui fruizione è richiesto il possesso del DURC, la mancata segnalazione dell’irregolarità da parte dell’I.N.P.S. non determina l’inesigibilità delle differenze contributive, poiché il DURC non ha valore costitutivo ma è atto di certazione del rapporto previdenziale (Cass. n. 30273 del 2024 e n. 27107 del 2018). Consentire la sanatoria senza il rispetto del termine di quindici giorni dalla comunicazione di irregolarità contrasterebbe con l’esigenza, insita nell’art. 1, comma 1175, di una necessaria e costante regolarità contributiva. Infine, la norma ha portata generale e non distingue categorie o settori nel fissare il possesso del DURC quale condizione per la fruizione delle agevolazioni.
Esito: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese.
Implicazioni pratiche
Per le imprese che fruiscono di sgravi e agevolazioni contributive, la regolarità non è un requisito iniziale ma una condizione permanente: basta un’irregolarità alla data del DURC — anche per importi modesti — per far decadere dal beneficio. Il DURC non ha valore costitutivo, ma la sua negatività fotografa l’irregolarità sostanziale che osta all’agevolazione. Fondamentale è la tempistica della sanatoria: la regolarizzazione va perfezionata entro i quindici giorni dalla comunicazione dell’irregolarità, termine durante il quale il rilascio resta sospeso; oltre, la capacità ostativa dell’irregolarità non è più recuperabile ai fini del beneficio. La regola vale per la generalità degli sgravi contributivi, senza distinzioni di settore.
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