Equiparazione ex art. 31 d.P.R. n. 761/1979 e spettanza della retribuzione di posizione minima (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9547 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’indennità di perequazione c.d. “De Maria” di cui all’art. 31 d.P.R. n. 761/1979, in caso di equiparazione tra l’originario VIII livello dei dipendenti universitari e il X livello del personale ospedaliero, deve essere determinata senza includere automaticamente la retribuzione di posizione minima unificata, essendo tale voce strettamente connessa allo svolgimento della funzione dirigenziale e all’attribuzione della connessa responsabilità. La clausola interpretativa ARAN/OO.SS. resa ex art. 64 d.lgs. n. 165/2001, che riconosce detta retribuzione al dirigente privo di incarico, si riferisce esclusivamente ai dirigenti sanitari del SSN e non ai dipendenti universitari “strutturati” nel Servizio sanitario nazionale. L’appello incidentale tardivo del coobbligato solidale che abbia prestato acquiescenza alla sentenza è ammissibile se l’impugnazione principale mette in discussione l’assetto di interessi derivante dalla decisione.
Il Fatto
Una lavoratrice, dipendente dell’Università degli Studi di Messina con qualifica di funzionario amministrativo e inquadrata nell’VIII livello universitario, aveva ottenuto il riconoscimento dell’equiparazione al IX livello del personale ASL in esecuzione di una sentenza del C.G.A.R.S. A seguito dell’equiparazione, la stessa agiva in giudizio per il pagamento dell’indennità di perequazione ex art. 31 d.P.R. n. 761/1979 e per il riconoscimento della voce “retribuzione di posizione minima”, contestando il mancato inserimento di tale componente nel trattamento economico.
La Corte d’Appello di Messina, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, accoglieva la domanda relativa all’indennità di perequazione ma respingeva la pretesa concernente la retribuzione di posizione minima unificata, ritenendo che tale voce non spettasse alla lavoratrice non avendo la stessa effettivamente svolto incarichi dirigenziali. Avverso tale decisione la lavoratrice proponeva ricorso per cassazione affidato a sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato preliminarmente la tardività del controricorso dell’Azienda Ospedaliera Universitaria, notificato oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale. Ha inoltre scrutinato i primi due motivi, riguardanti l’ammissibilità dell’appello incidentale tardivo proposto dall’Università, ritenendoli non fondati sulla base del principio dell’interesse all’impugnazione: l’appello incidentale tardivo è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, quando l’impugnazione principale metta in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza, sia che rivesta la forma della controimpugnazione sia quella dell’impugnazione adesiva.
Quanto al merito, la Cassazione ha richiamato i propri precedenti consolidati (tra cui Cass. n. 5056/2024, n. 4982/2018, n. 28295/2022, n. 18967/2024 e n. 16817/2025), affermando che l’indennità di perequazione c.d. “De Maria” deve essere determinata senza includere automaticamente la retribuzione di posizione, anche nella sua componente fissa, dei dirigenti del comparto sanità. Tale voce, essendo strettamente connessa allo svolgimento della funzione e all’attribuzione della connessa responsabilità, può essere riconosciuta solo se collegata all’effettivo conferimento dell’incarico.
La Corte ha altresì chiarito che la clausola interpretativa ARAN/OO.SS. del 12 gennaio 2021, la quale riconosce la retribuzione di posizione minima unificata anche al dirigente privo di incarico, non incide sulla presente decisione: essa si riferisce ai dirigenti sanitari del SSN la cui retribuzione è a carico del pertinente fondo contrattuale, mentre nella specie viene in questione la posizione di un dipendente dell’Università solo “strutturato” nel Servizio sanitario nazionale, privo della qualifica di dirigente del SSN. Le somme per l’indennità di perequazione, ai sensi dell’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 761/1979, sono infatti a carico dei fondi assegnati alle Regioni e versate dalle stesse alle Università.
Infine, la Corte ha rigettato il motivo concernente il vizio di motivazione, ritenendo la sentenza impugnata adeguatamente motivata e superante il “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., e ha dichiarato inammissibile il motivo sulle spese processuali. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese e nulla per la posizione dell’Azienda Ospedaliera attesa la tardività del controricorso.
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Nota della Redazione
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