Clausola di salvaguardia pensioni e nozione di trattamento già liquidato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14905 del 04.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La clausola di salvaguardia dei trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati, dettata dall’ultimo periodo dell’art. 1, comma 777, legge n. 296/2006, non opera in favore di chi, alla data di entrata in vigore della legge, non goda di una liquidazione definitiva del trattamento. Non è “già liquidata” la pensione la cui determinazione sia ancora contestata e rispetto alla quale il titolare abbia presentato domanda di riliquidazione. La successiva comunicazione dell’Istituto che ridetermini il trattamento non integra un nuovo provvedimento di liquidazione, ma interviene su posizione non ancora consolidata. La relativa valutazione è questione di fatto riservata al giudice del merito.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di pensione dal marzo 2001, aveva svolto attività lavorativa sia in Italia, come titolare di impresa commerciale, sia in Svizzera, come lavoratore dipendente. Nel novembre 2002 l’INPS gli comunicava un indebito di euro 6.248,10, derivante dal ricalcolo della pensione con un diverso criterio di valorizzazione della contribuzione estera.
Nel marzo 2005 l’interessato presentava domanda di riliquidazione, sostenendo che l’Istituto avrebbe dovuto valorizzare l’intera retribuzione percepita in Svizzera. Respinta l’istanza, adiva il giudice del lavoro, che accoglieva la domanda. La Corte d’Appello, prima in sede di gravame e poi in sede di rinvio, rigettava infine la pretesa. Proposto nuovo ricorso per cassazione, la questione giungeva dinanzi alla Corte con tre motivi, l’ultimo dei quali subordinato alla proposizione di questione di legittimità costituzionale.
La Motivazione della Corte
Il primo e il secondo motivo sono esaminati congiuntamente per connessione logica. Il ricorrente sosteneva che la pensione fosse stata liquidata già nel 2001, con salvezza dei diritti quesiti, e che il provvedimento successivo dell’INPS fosse una mera riliquidazione. La Corte d’Appello avrebbe quindi travisato i documenti amministrativi e applicato erroneamente la clausola di salvaguardia.
La Corte richiama testualmente l’art. 1, comma 777, legge n. 296/2006, che interpreta l’art. 5, secondo comma, d.P.R. n. 488/1968 nel senso della riparametrazione della retribuzione estera in base all’aliquota contributiva del Paese di provenienza, facendo salvi i trattamenti più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della legge, fissata al 1° gennaio 2007.
Il Collegio rileva che, già nella prospettazione del ricorrente, la pensione non era liquidata in via definitiva. La domanda di riliquidazione del marzo 2005 dimostrava l’esistenza di una controversia sulle modalità di determinazione del trattamento. Alla data rilevante l’assicurato non godeva dunque di un trattamento più favorevole già consolidato: la stessa richiesta originaria era fondata sull’errore dell’Istituto, non sulla definitività dell’originaria liquidazione. La sentenza impugnata non merita perciò censura.
Quanto al dedotto travisamento probatorio, il motivo è inammissibile. I documenti non sono riportati né descritti esaustivamente. La Corte ricorda che il travisamento della prova, censurabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., postula che l’errore cada sul contenuto oggettivo della prova e non sulla sua valutazione, che il contenuto abbia formato oggetto di discussione e che l’errore sia decisivo con certezza, secondo il principio di Cass. n. 9507 del 2023 e di Cass. n. 37382 del 2022. Nel caso di specie si denuncia un errore valutativo, non percettivo.
La questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 777, legge n. 296/2006, prospettata in via subordinata per contrasto con gli artt. 3, 38 e 117, primo comma, Cost., è dichiarata manifestamente infondata. Restano valide le osservazioni già rese dalla Corte nel giudizio all’origine del rinvio, anche alla luce delle pronunce della Corte costituzionale e della lettura delle sentenze CEDU. Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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