Sussunzione nella clausola elastica del CCNL e tutela ex art. 18 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8645 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall’art. 18, commi 4 e 5, legge n. 300/1970, come novellato dalla legge n. 92/2012, è consentita al giudice la sussunzione della condotta addebitata al lavoratore, e in concreto accertata, nella previsione contrattuale che punisce l’illecito con sanzione conservativa anche quando essa sia espressa attraverso clausole generali ed elastiche. Tale operazione di interpretazione e sussunzione non trasmoda nel giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato, restando nei limiti dell’attuazione del principio di proporzionalità già eseguito dalle parti sociali attraverso la previsione del contratto collettivo. Il motivo di ricorso che proponga una diversa lettura delle risultanze processuali è inammissibile, non potendo la valutazione delle prove documentali e il loro apprezzamento essere censurati in sede di legittimità se non deducendo la violazione dei canoni ermeneutici legali.

Il Fatto

La società intimava il licenziamento al lavoratore, responsabile di reparto presso un punto vendita, contestandogli una molteplicità di addebiti relativi alle modalità di esposizione delle merci, dei prezzi e delle offerte. Il lavoratore impugnava il recesso davanti al Tribunale, che ne dichiarava l’illegittimità per sproporzione, condannando la società al risarcimento commisurato a quattordici mensilità, e dichiarava illegittime le sanzioni conservative.

La Corte d’appello di Venezia rigettava il reclamo principale del lavoratore, dichiarava improcedibili i reclami incidentali e confermava la tutela indennitaria, escludendo che le condotte accertate rientrassero tra quelle sanzionate dal contratto collettivo con sanzione conservativa. Avverso tale pronuncia il lavoratore proponeva ricorso per cassazione affidato a otto motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il quinto motivo, relativo all’eccezione di decadenza per l’adozione del licenziamento oltre il termine dell’art. 227 del CCNL terziario. La censura è in parte inammissibile e in parte infondata: la decisione territoriale è aderente ai principî espressi da Cass. n. 22171/2017, secondo cui la proroga di trenta giorni impone al datore solo un obbligo di comunicazione, e da Cass. n. 15324/2024, sulla decorrenza del termine dalla scadenza assegnata al lavoratore per le difese. Gli accertamenti sulla documentata comunicazione della proroga e sulla ricezione del recesso costituiscono apprezzamenti riservati ai giudici di merito.

I motivi primo, secondo, terzo e quarto, esaminati congiuntamente, sono infondati. Quanto alla dedotta ritorsività, la Corte ribadisce il consolidato indirizzo per cui l’intento ritorsivo del datore deve avere avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di recedere, non essendo necessario un giudizio di comparazione tra le diverse ragioni causative, come affermato da Cass. n. 23702/2023. I giudici del merito avevano comunque esaminato nel merito la doglianza. Le censure sul colloquio registrato e sulla pretesa minaccia ex art. 612 cod. pen. propongono una rilettura delle risultanze processuali, non sindacabile in legittimità.

È invece fondato il sesto motivo. La Corte richiama l’indirizzo secondo cui è consentita la sussunzione della condotta accertata nella previsione contrattuale che punisce l’illecito con sanzione conservativa, anche se espressa con clausole generali ed elastiche (Cass. n. 13744/2022, n. 11665/2022, n. 13065/2022, n. 20780/2022, n. 13063/2022, n. 10435/2023). Tale operazione resta nei limiti del principio di proporzionalità già attuato dalle parti sociali e non integra un autonomo giudizio di proporzionalità.

La Corte territoriale, pur avendo accertato i fatti e la non proporzionalità dell’espulsione, ha escluso la riconducibilità delle condotte alle ipotesi sanzionate in via conservativa con un ragionamento meramente assertivo, riportando in stralcio incompleto l’art. 225 del CCNL e omettendo la parte che sanziona con la multa il lavoratore che “esegua con negligenza il lavoro affidatogli”. Il Collegio richiama Cass. n. 18135/2021, Cass. n. 20682/2022 e Cass. n. 20698/2024, riferite a norme collettive identiche.

Il settimo motivo è inammissibile quanto al vizio di motivazione ex art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ., per la preclusione da doppia conforme, e privo di fondamento nel resto. Resta assorbito l’ottavo motivo sulla tutela applicabile. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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