Moltiplicatore pensionistico calcolato sull’ultimo anno di servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 359 del 29.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio compensativo previsto dall’art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165/1997 — c.d. moltiplicatore — si determina assumendo a base di calcolo la base imponibile dell’ultimo anno di servizio, computata a ritroso dalla data di cessazione dal servizio, e non la base imponibile dell’ultimo anno civile o fiscale di cessazione. Ne consegue che la moltiplicazione per cinque della predetta base costituisce il criterio corretto, mentre la moltiplicazione per sei trova applicazione solo in via eventuale e incidentale, quando la cessazione dal servizio avvenga in data 31 dicembre e l’ultimo anno di servizio coincida così con l’ultimo anno civile. La determinazione del trattamento pensionistico ordinario costituisce procedimento d’ufficio, sicché il ricorso avverso la determina dell’ente previdenziale è ammissibile anche in assenza di una preventiva istanza di ricalcolo.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente alla Guardia di Finanza e collocato in pensione per raggiunti limiti di età, adiva la Corte dei conti per ottenere il ricalcolo della pensione in godimento, lamentando la mancata applicazione del beneficio compensativo di cui all’art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165/1997. L’istituto previdenziale, costituitosi in giudizio, eccepiva in via principale l’inammissibilità e l’infondatezza della domanda, rilevando che il beneficio era stato erogato fin dalla prima liquidazione.
Preso atto di ciò, il ricorrente riduceva la domanda al solo quantum, contestando la misura del beneficio in concreto corrisposto e proponendo una moltiplicazione per sei della base imponibile. L’INPS eccepiva la natura di mutatio libelli della modifica e ribadiva la correttezza del calcolo. La causa, rinviata con ordinanza istruttoria, veniva trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta anzitutto l’eccezione di inammissibilità della modifica della domanda. La pretesa iniziale era volta a contestare un errore di calcolo del trattamento pensionistico; la memoria successiva ha soltanto ridotto il petitum in diminuzione, lasciando invariata la causa petendi. Il Collegio richiama, per analogia, la giurisprudenza formatasi in materia di art. 54 d.p.r. n. 1092/1973, che ha ritenuto ammissibile l’accoglimento della domanda modificata. Rileva inoltre che l’eccezione è stata formulata solo con la memoria successiva, e non nella prima udienza.
Quanto all’eccezione di inammissibilità ex art. 153 c.g.c., il Giudice osserva che la determinazione del trattamento pensionistico ordinario costituisce procedimento d’ufficio. L’amministrazione deve provvedere autonomamente alla liquidazione, senza necessità di apposita domanda di parte. Richiamando la giurisprudenza di appello (Cdc., Sez. I app., n. 274 del 2019, che a sua volta cita Sezione n. 17 del 2018), il Collegio afferma che il pensionato può adire l’autorità giudiziaria ogni volta che la liquidazione non corrisponda a quanto ritenuto dovuto. La previa pronuncia amministrativa è necessaria solo quando la pretesa sia azionabile a domanda, e non quando l’amministrazione, come nel caso in esame, si sia espressa.
Nel merito, la Corte dichiara infondata la domanda iniziale, poiché dopo la costituzione dell’ente il ricorrente ha riconosciuto l’avvenuta erogazione del beneficio, limitando la pretesa al quantum. La disposizione di riferimento prevede che il montante individuale dei contributi sia determinato con un incremento pari a cinque volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio, moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione.
Il punto decisivo riguarda l’individuazione della base di calcolo. Il montante contributivo è determinato su base annua civile e fiscale, ma la somma da assumere è l’imponibile dell’ultimo anno di servizio, da calcolarsi a ritroso dalla data di cessazione. La moltiplicazione per sei prospettata dal ricorrente è valida solo se la cessazione avviene il 31 dicembre, quando l’imponibile dell’ultimo anno di servizio coincide con quello dell’ultimo anno civile. Essendo la cessazione intervenuta in data diversa, la base imponibile differisce.
Il calcolo operato dall’INPS — imponibile di euro 70.275,79 moltiplicato per cinque — è quindi corretto. La Corte osserva che il montante per l’anno di cessazione, per effetto del moltiplicatore, risulta di euro 411.310,38, importo più conveniente rispetto a quello indicato dal ricorrente. Il ricorrente, inoltre, ha contestato il criterio riferendosi a fogli di calcolo inerenti alla pensione ordinaria anziché a quelli della pensione privilegiata, senza operare il raffronto puntuale dei due criteri. Il ricorso va dunque rigettato, con compensazione delle spese in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali.
Nota della Redazione
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