Riscatto maggiorazioni servizio per periodi anteriori al d.lgs 165/1997 (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 255 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La facoltà di riscatto dei periodi di servizio comunque prestato, prevista dall’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 165/1997, è consentita anche al militare che, alla data di presentazione della domanda, abbia già superato il limite quinquennale di valorizzazione. Il diritto sorge con il verificarsi del fatto costitutivo, individuato nello svolgimento del servizio, mentre la domanda di riscatto costituisce semplice modalità di esercizio del diritto. L’interessato può optare per il computo a titolo oneroso dei periodi di servizio maturati anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 165/1997, in luogo di quelli cronologicamente successivi caratterizzati dalla percezione della relativa indennità. Resta fermo il limite massimo dei cinque anni complessivi di valorizzazione, secondo un criterio cronologico di svolgimento dei periodi.
Il Fatto
Il ricorrente, già sottufficiale dell’Aeronautica Militare ora in congedo, ha prestato servizio effettivo dal 10 marzo 1986 al 1° luglio 2024, data di collocazione in quiescenza con il sistema c.d. misto. In data 10 maggio 2024 presentava all’INPS istanza di riscatto ai fini pensionistici, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 165/1997, chiedendo la maggiorazione di un quinto per i periodi di servizio compresi tra il 10 marzo 1986 e il 31 dicembre 1995.
L’Istituto rigettava l’istanza con provvedimento del 15 novembre 2024, rilevando che alla data della domanda era già stato raggiunto il limite massimo dei cinque anni previsto per le maggiorazioni, in applicazione della Circolare INPS n. 119 del 18 dicembre 2018. Il ricorrente impugnava il diniego davanti alla Corte dei Conti, invocando l’orientamento che esclude il limite quinquennale per i servizi maturati prima del 1° gennaio 1998. L’INPS si costituiva chiedendo il rigetto, richiamando la ratio di contenimento della spesa pubblica posta a fondamento del limite.
La Motivazione della Corte
Il giudice richiama anzitutto le statuizioni delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 8/2025/QM, che hanno affrontato la medesima fattispecie. Il Supremo Consesso giuscontabile ha chiarito che il diritto a esercitare la facoltà di riscatto sorge con il verificarsi del fatto costitutivo presupposto dalla norma, individuato nello svolgimento del servizio.
Ne discende che l’esercizio della facoltà di riscatto del servizio comunque prestato deve essere ammesso anche a favore del militare che abbia già superato il limite quinquennale di valorizzazione alla data della domanda. Questi può optare per il computo a titolo oneroso dei periodi maturati anche anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 165/1997, in luogo di quelli cronologicamente successivi caratterizzati dalla percezione della relativa indennità.
Il criterio di selezione dei periodi è dunque cronologico, con salvezza del limite massimo dei cinque anni complessivi di valorizzazione. La Corte ribadisce inoltre che la valorizzazione è consentita unicamente con riguardo ai periodi che si collocano totalmente prima dell’entrata in vigore del decreto, restando fermo il divieto di valorizzare periodi successivi a tale data.
In accoglimento parziale della domanda, il giudice accerta il diritto del ricorrente al riscatto ex art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 165/1997, nei termini indicati in motivazione. La questione, oggetto di pronunce discordanti e risolta dal recente intervento delle Sezioni Riunite, e la parziale reciproca soccombenza giustificano la compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 31, comma 3, del cod. cont.
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Nota della Redazione
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