Onere di motivazione analitica sull’affidamento in house e acquisizione di partecipazione societaria (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 18 del 30.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo demandato alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, TUSP, come modificato dall’art. 11, comma 1, lettera a), numeri 1 e 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118, ha ad oggetto l’atto deliberativo di acquisizione della partecipazione e si indirizza alla motivazione del provvedimento. I parametri legali prescrivono in parte una verifica di conformità a legge e in parte una verifica di sana gestione finanziaria. L’onere motivazionale è assolto quando l’atto, pur sinteticamente, disvela l’iter logico e procedimentale di inquadramento della fattispecie nell’ipotesi astratta considerata dalla legge; non è assolto da mere ripetizioni del dato legale o da affermazioni apodittiche. La sostenibilità finanziaria va valutata su un duplice piano, oggettivo e soggettivo, e la convenienza economica implica il confronto con le altre soluzioni gestionali.
Il Fatto
Il Comune di Rudiano (BS) ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia la deliberazione del consiglio comunale n. 34 del 5 dicembre 2024, con la quale ha disposto l’affidamento in house providing del servizio integrato di igiene ambientale e l’acquisizione di una partecipazione societaria in Servizi Comunali S.p.A.
L’operazione prevede l’acquisto di dieci azioni al valore nominale unitario di 245,85 euro, per un totale di 2.458,50 euro, e l’affidamento del servizio per dieci anni dal 1° febbraio 2025 al 31 gennaio 2035. Il Comune ha ritenuto la precedente gestione inefficiente e ha delegato al responsabile dell’ufficio tecnico la relazione sulla scelta del modello gestorio. La trasmissione è avvenuta ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP, per l’espressione del parere di competenza.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce la natura del controllo, richiamando la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/2022/QMIG. Il parametro di riferimento è la motivazione analitica dell’atto, da verificare su quattro aspetti: necessità della società per le finalità istituzionali, ragioni e finalità della scelta anche sul piano economico e finanziario, compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità, assenza di contrasto con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
Sul vincolo tipologico e finalistico, la Corte osserva che la società per azioni rientra tra i tipi societari ammessi dall’art. 3, comma 1, TUSP e che il servizio di gestione dei rifiuti urbani costituisce servizio di interesse economico generale, riconducibile alle finalità dell’art. 4, comma 1, lett. a), TUSP. La delibera richiama l’art. 198 del d.lgs. n. 152/2006 e la giurisprudenza amministrativa sul punto.
Sulla convenienza economica e sulla sostenibilità finanziaria, la Sezione distingue l’accezione oggettiva da quella soggettiva. La prima richiede un’analisi di fattibilità supportata da un business plan o da forme analoghe; la seconda pondera gli effetti sull’equilibrio finanziario dell’ente. Nel caso concreto la delibera è supportata da dati di bilancio e da indici societari, oltre che dall’esborso di limitato importo. La Corte rileva inoltre il confronto tra autoproduzione ed esternalizzazione, svolto mediante analisi S.W.O.T. delle tre modalità gestorie, da cui emerge la prevalenza dell’affidamento in house.
Sui profili di efficienza, efficacia ed economicità, la Sezione riscontra che la motivazione dà conto dei vantaggi e delle criticità delle alternative e dei risparmi annui prospettati. Sulla compatibilità europea, la Relazione richiama i criteri elaborati dalla giurisprudenza euro-unitaria con la sentenza Altmark. È infine adempiuto l’obbligo di consultazione pubblica ex art. 5, comma 2, TUSP, senza osservazioni pervenute.
La Corte rende pertanto parere positivo sul soddisfacimento degli oneri di motivazione analitica e dispone la trasmissione della deliberazione al sindaco, con ordine di pubblicazione sul sito istituzionale entro cinque giorni.
Nota della Redazione
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