Conto del consegnatario di beni comunali non soggetto a resa giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 195 del 28.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile, con riguardo ai beni mobili e alle materie per i quali l’agente contabile non abbia il debito di custodia, un obbligo di resa del conto giudiziale. Il conto del consegnatario di beni, modellato secondo lo schema del Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996, non può pertanto essere richiesto per quella parte di gestione estranea agli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924. Ne deriva l’improcedibilità del giudizio di conto, con restituzione degli atti all’ente locale e nessuna statuizione sulle spese, stante la pronuncia in rito.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte è stata chiamata a pronunciarsi su un conto giudiziale reso da un agente contabile, qualificato come consegnatario di beni di un Comune, relativamente all’esercizio finanziario 2023. Il conto, depositato in data 11 giugno 2024, consisteva in un prospetto che ricalcava il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996.
All’udienza, la Procura regionale ha concluso per la dichiarazione di improcedibilità del conto. La questione sottoposta al Collegio riguardava quindi la configurabilità stessa di un obbligo di resa del conto in capo al consegnatario per quella tipologia di gestione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la gestione oggetto del conto giudiziale non riguardava beni mobili o materie per le quali l’agente contabile avesse il debito di custodia, disciplinato dagli artt. 29 e ss. del Regolamento di contabilità generale. Il modulo adottato, pur ricalcando lo schema del Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996, non era dunque sorretto dal presupposto sostanziale che ne giustifica l’utilizzo.
La Corte ha richiamato la pacifica giurisprudenza contabile, citando tra le altre una propria pronuncia del 2018 e decisioni della Sez. Abruzzo nn. 89 e 102 del 2015, della Sez. Toscana nn. 60 e 61 del 2016, della Sez. Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 2014 e della Sez. Calabria n. 323 del 2013.
Da tale orientamento consolidato discende il principio per cui, in assenza del debito di custodia, non è configurabile alcun obbligo di resa del conto giudiziale per i beni suddetti. La conclusione della Procura regionale è stata pertanto ritenuta conforme a diritto.
Il Collegio ha quindi dichiarato l’improcedibilità del giudizio, disponendo la restituzione degli atti all’ente locale interessato. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese, in ragione della natura meramente processuale della pronuncia.
Nota della Redazione
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