Diniego di discarico legittimo per riscossione negligente e prescrizione dei crediti (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 146 del 16.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il concessionario della riscossione perde il diritto al discarico delle quote inesigibili ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 112/1999 quando l’attività di recupero si rivela disordinata, episodica e frazionata in atti meramente ripetitivi, con lunghe pause procedimentali che compromettono la prescrizione del credito e l’efficacia dell’azione di recupero. La mancata prova del diligente adempimento dell’obbligazione grava sul concessionario, non essendo sufficiente la notifica di cartelle e ingiunzioni se non seguono tempestivi atti esecutivi e interruttivi. La sopravvenuta normativa sulla rottamazione dei crediti non assume rilievo quando, alla data della sua entrata in vigore, la possibilità di un esito positivo della riscossione sia già gravemente pregiudicata. In caso di rigetto del ricorso, l’importo dovuto dal concessionario è pari a un terzo dell’importo iscritto a ruolo, non spettando la riduzione a un ottavo prevista per la definizione agevolata, la cui ratio è l’immediata definizione del rapporto prima del contenzioso.
Il Fatto
La società concessionaria della riscossione dei crediti dell’ente locale impugnava davanti alla Sezione giurisdizionale il provvedimento di rigetto del discarico adottato dal Comune ai sensi dell’art. 20, comma 1, d.lgs. n. 112/1999, relativo a una partita di crediti vantati verso un debitore per ruoli di più annualità.
Il giudizio si inserisce in un contenzioso più ampio, segnato da un duplice intervento della Corte costituzionale che ha ricondotto i rapporti tra le parti alla disciplina ordinaria degli artt. 19 e 20, d.lgs. n. 112/1999. Dopo la riassunzione e la decisione di altra partita con sentenza della Sezione, il Collegio era chiamato a valutare la fondatezza concreta del diniego.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la propria precedente decisione per affermare che il giudizio promosso ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. a), c.g.c. non è un’azione demolitoria del provvedimento, ma concerne la fondatezza del diritto dell’ente a ottenere il pagamento delle quote inesigibili. Anche l’eventuale illegittimità dell’atto rileva solo se si riverbera sul diritto al rimborso.
Esclusa la decadenza del Comune per l’avverbio “immediatamente”, privo di valenza decadenziale, la Corte verifica se sia stata accertata una inesigibilità imputabile al concessionario. Dalla documentazione emerge un’attività disordinata ed episodica: verifiche patrimoniali effettuate a notevole distanza dalla notifica delle cartelle, atti esecutivi non tempestivi, iscrizioni ipotecarie e pignoramenti privi di notifica e di esiti, e nessun recupero, neppure parziale.
Rileva il Collegio che, dalla notifica delle cartelle o dagli atti successivi, risultano decorsi almeno cinque anni senza atti interruttivi della prescrizione, con perdita dei crediti. Per alcune annualità la stessa notifica della cartella è avvenuta oltre il termine dell’art. 19, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 112/1999, ulteriore autonoma causa di perdita del discarico.
Nessun rilievo assume la sopravvenuta normativa sulla rottamazione dei crediti (art. 4, d.l. n. 119/2018 e art. 4, d.l. n. 41/2021), poiché alla data di entrata in vigore la possibilità di esito positivo era già compromessa, e il concessionario non aveva avviato idonei atti esecutivi nemmeno dopo il diniego.
Quanto al quantum, la Corte osserva che la definizione agevolata con pagamento di un ottavo è prevista solo entro novanta giorni; decorso il termine o in caso di rigetto del ricorso, la somma dovuta è pari a un terzo dell’importo iscritto a ruolo, con interessi e spese. Il beneficio trova ratio in una definizione immediata della controversia, che non può più operare all’esito del giudizio. Il ricorso è respinto e le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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