Motivazione apodittica della CTR e nullità della sentenza tributaria (Cass. civ. Sez. V n. 29426 del 06.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
È nulla, per violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, la sentenza della Commissione tributaria regionale la cui motivazione si riduca a frasi apodittiche, prive di riferimenti ai motivi di appello e al relativo esame. La motivazione è solo apparente quando non consente di comprendere le ragioni della decisione né su quali questioni il giudice del gravame abbia inteso pronunciare. In tal caso la pronuncia è cassata con rinvio al giudice di secondo grado perché proceda a nuovo esame.
Il Fatto
L’Amministrazione finanziaria notificava al contribuente una cartella di pagamento per Irpef, Iva e Irap relative all’anno 2001. Il contribuente impugnava l’atto esattivo davanti alla Commissione tributaria provinciale, censurando innanzitutto il vizio di notificazione della cartella e degli atti presupposti. La CTP dichiarava inammissibile il ricorso perché tardivo.
Il contribuente appellava. La CTR confermava la decisione di primo grado, ritenendo tardivo l’originario ricorso e regolare la notificazione. Avverso tale pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi. L’Ente impositore non si costituiva tempestivamente; l’Incaricato per l’esazione non svolgeva difese.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il contribuente deduceva la nullità della decisione della CTR per motivazione inesistente e comunque solo apparente. La Corte esamina il motivo e ne verifica la fondatezza sul testo della sentenza impugnata.
Il giudice dell’appello, rileva la Corte, espone in premessa informazioni sull’accertamento tributario riguardante una pluralità di anni d’imposta e accenna a questioni — pagamenti parziali, richieste di rateazione, notifiche a mezzo Pec, modalità della sottoscrizione digitale — che non riguardano il giudizio. Poi motiva affermando che l’eccezione di inammissibilità va confermata perché il ricorso è stato presentato oltre i limiti previsti, che l’omissione della notifica nella forma richiesta dal contribuente non ha alcun rilievo e che gli altri argomenti restano assorbiti.
Tale motivazione, secondo la Corte, non consente di comprendere le ragioni della decisione né su quali questioni il giudice abbia inteso pronunciare. Le affermazioni risultano del tutto apodittiche e non verificabili: non è dato sapere quali fossero i limiti temporali richiamati, da quando decorressero e quando il ricorso sia stato proposto. Quanto alla notifica, il giudice non chiarisce quali critiche avesse formulato la parte privata né perché fossero infondate.
La motivazione è pertanto meramente apparente e il primo motivo va accolto, restando assorbiti il secondo e il terzo. La Corte richiama il precedente Cass. sez. VI-V, 2.3.2022, n. 6875, reso in giudizio coinvolgente le stesse parti e con analoghe problematiche, ove si è affermato che la motivazione della sentenza della CTR si riduce a frasi apodittiche prive di riferimenti ai motivi di appello e al relativo esame. La decisione impugnata è quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, per nuovo giudizio e regolazione delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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