Disapplicazione dell’art. 30 legge n. 724/1994 sulle società di comodo (Cass. civ. Sez. V n. 7616 del 21.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 30 della legge n. 724 del 1994, che presume non operative le società i cui ricavi siano inferiori a una determinata soglia e nega loro il diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte, contrasta con gli artt. 9, par. 1, e 167 della direttiva 2006/112/CE, con il principio di neutralità dell’IVA e con il principio di proporzionalità, e va disapplicato dal giudice nazionale. Il diritto alla detrazione può essere negato solo se l’amministrazione dimostri, sulla base di elementi oggettivi, che esso è invocato in modo fraudolento o abusivo. Non integra il vizio di motivazione apparente la sentenza che indichi le ragioni e gli elementi ritenuti dirimenti ai fini della decisione. Il giudicato esterno, formatosi anche successivamente alla pronuncia impugnata, è rilevabile d’ufficio anche mediante le relazioni e le massime ufficiali.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un PVC, con il quale è stata contestata l’esiguità dei ricavi conseguiti da una società, affermandone l’assoggettabilità alla disciplina delle società di comodo di cui all’art. 30 della legge n. 724 del 1994. In esito a tale verifica sono stati notificati due avvisi di accertamento e, successivamente, un atto di diniego di rimborso dell’IVA relativo all’anno 2010, per un importo di 1.300.000 euro.
La contribuente ha impugnato il diniego. La Commissione Tributaria Provinciale ha accolto il ricorso; la Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate, richiamando la sentenza che aveva già definito in senso favorevole al contribuente il separato contenzioso sugli avvisi di accertamento, nonché l’esecutività delle decisioni tributarie di condanna dell’amministrazione. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte esclude la cessazione della materia del contendere: la dichiarazione della controricorrente sull’avvenuta erogazione del rimborso non è supportata dalla prova di alcun pagamento e non ricorrono elementi di acquiescenza dell’amministrazione, che ha insistito nel coltivare il contenzioso.
Il primo motivo, con cui si denunciava la nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente, è infondato. Secondo il consolidato orientamento richiamato, il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione. Nel caso di specie il giudice di seconde cure ha indicato le ragioni ritenute dirimenti, fondate sull’accertamento compiuto nel separato contenzioso e sull’esecutività a esso connessa ai sensi degli artt. 67-bis e 69, commi 1 e 4, d.lgs. n. 546 del 1992.
Il secondo motivo, relativo alla mancata sospensione del giudizio in attesa del passaggio in giudicato della sentenza sugli avvisi di accertamento, è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo il relativo ricorso definito con decreto di estinzione. La Corte ricorda che il giudicato esterno è rilevabile d’ufficio, anche quando formatosi successivamente alla sentenza impugnata, pure mediante le relazioni e le massime ufficiali.
Il terzo motivo è infondato. La Corte richiama la sentenza della CGUE del 07/03/2024, C-341/22, secondo cui la qualità di soggetto passivo IVA non può essere negata per il solo fatto che il valore delle operazioni sia inferiore alla soglia fissata dalla normativa nazionale, né la detrazione può essere preclusa per l’insufficienza delle operazioni attive. Il diniego della detrazione è ammesso solo come eccezione, se l’amministrazione dimostra elementi oggettivi di frode o abuso. Ne segue la disapplicazione dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994 da parte del giudice nazionale. Il quarto motivo resta assorbito.
Nota della Redazione
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