Esclusa l’IMU differita per l’amministrazione straordinaria liquidatoria (Cass. civ. Sez. V n. 14026 del 26.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina dell’art. 10, comma 6, d.lgs. n. 504 del 1992, che consente di differire il versamento dell’IMU dovuta sugli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa al momento del trasferimento degli stessi, integra una deroga al regime impositivo generale e va quindi qualificata come norma agevolativa di stretta interpretazione. A essa non è consentito ricorrere in via analogica o estensiva, né applicarla all’amministrazione straordinaria di cui al d.lgs. n. 270 del 1999, neppure quando il programma della procedura non preveda la continuità aziendale e sia volto alla sola liquidazione degli assetti patrimoniali. L’art. 36 d.lgs. n. 270 del 1999 non determina un rinvio generalizzato a tutto il complesso delle disposizioni della liquidazione coatta amministrativa, ma opera solo per colmare le lacune della disciplina della procedura. L’eccezionalità della norma tributaria prescinde dai possibili sbocchi liquidatori della procedura concorsuale.

Il Fatto

Una società in amministrazione straordinaria ha impugnato gli avvisi di accertamento con cui il Comune ha richiesto il pagamento dell’IMU per le annualità 2012 e 2013, relative agli immobili posseduti, deducendo l’applicabilità della disciplina che differisce il tributo alla vendita del bene.

Il ricorso è stato parzialmente accolto in primo grado, con conferma della debenza del tributo ma esclusione di interessi e sanzioni. L’appello del Comune è stato rigettato; la sentenza di secondo grado ha ritenuto che la procedura fosse finalizzata alla sola liquidazione degli assetti patrimoniali. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; la società è rimasta intimata.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina preliminarmente, per ragioni logiche, il secondo e il terzo motivo, con cui il Comune deduce la nullità della sentenza per carenza e contraddittorietà della motivazione. Il collegio richiama l’orientamento consolidato sulla motivazione apparente, che ricorre quando essa, pur materialmente esistente, non rende percepibili le ragioni della decisione, non attingendo il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. Nella specie il percorso argomentativo dei giudici di appello è individuabile, sicché i motivi vanno rigettati: sotto la dedotta assenza di motivazione il Comune persegue una revisione nel merito.

Il primo motivo è invece fondato. La questione riguarda l’applicabilità dell’art. 10, comma 6, d.lgs. n. 504 del 1992 alle procedure di amministrazione straordinaria ex d.lgs. n. 270 del 1999 con finalità liquidatoria. La Corte qualifica la disposizione come agevolativa: è sufficiente, a tal fine, che essa detti un regime speciale con tempi e modi di pagamento differenti da quelli ordinari e con esclusione di interessi e sanzioni, non occorrendo una totale esenzione.

Il collegio esclude che il rinvio dell’art. 36 d.lgs. n. 270 del 1999 possa comportare l’automatica applicazione di ogni disposizione della liquidazione coatta amministrativa. Le procedure concorsuali restano ontologicamente diverse, con presupposti, finalità ed effetti non sovrapponibili. Non rileva in modo determinante la dismissione dei beni disposta per il soddisfacimento dei crediti, poiché l’eccezionalità della norma tributaria prescinde dai possibili sbocchi della procedura.

La Corte richiama il caposaldo delle Sezioni unite n. 11373 del 2015: le norme fiscali di agevolazione sono di stretta interpretazione e non sono applicabili a casi e situazioni non riconducibili al significato letterale. Nel campo tributario l’interpretazione analogica non trova applicazione né per le norme impositive, né per quelle sanzionatorie o agevolative.

Conferma la conclusione l’art. 1, comma 768, legge n. 160 del 2019, che in tema di nuova IMU ha conservato formulazione simile alla previgente, ribadendo l’esclusione del beneficio per le imprese in amministrazione straordinaria. Il motivo è quindi accolto; la sentenza è cassata e, non essendo necessario alcun accertamento in fatto, la causa è decisa nel merito con integrale rigetto del ricorso originario. Le spese di merito sono compensate, quelle di legittimità seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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