Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza 17 febbraio 2026, n. 3584
La garanzia pubblica che elimina il rischio di inadempimento impedisce alla banca di dedurre fiscalmente la svalutazione dei crediti, anche quando la copertura non assuma la forma tecnica di un contratto assicurativo. Con l’ordinanza n. 3584 del 17 febbraio 2026, la Cassazione ha applicato questo principio ai finanziamenti agevolati concessi per la ricostruzione successiva al terremoto dell’Aquila, finanziati con provvista della Cassa depositi e prestiti e rimborsati mediante credito d’imposta statale.
Questione esaminata
La controversia riguardava l’IRES per il periodo d’imposta 2011 e il trattamento fiscale delle svalutazioni operate da un istituto bancario sui finanziamenti agevolati disciplinati dal decreto-legge n. 39 del 2009 per la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009.
Il meccanismo prevedeva che il Comune verificasse i requisiti del beneficiario e ammettesse l’intervento. La banca erogava quindi il finanziamento utilizzando una provvista ottenuta dalla Cassa depositi e prestiti, senza una propria valutazione discrezionale del merito creditizio. Le somme confluivano su conti vincolati e infruttiferi; il rimborso era assicurato attraverso il credito d’imposta riconosciuto al beneficiario e accettato dall’istituto come forma di pagamento.
La banca aveva classificato tali esposizioni in bilancio come «crediti verso la clientela», secondo i principi contabili internazionali e le istruzioni della Banca d’Italia. Su questa base aveva incluso gli importi nel monte crediti cui applicare la deduzione forfetaria delle svalutazioni prevista dall’art. 106, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986, nel testo applicabile all’epoca.
L’Agenzia delle Entrate contestava la deduzione. A suo avviso, la banca svolgeva una funzione sostanzialmente assimilabile a quella di tesoreria: non impiegava provvista propria, non selezionava il debitore e non sopportava un effettivo rischio d’impresa, perché il rimborso era coperto dallo Stato. L’avviso di accertamento determinava una maggiore IRES di 385.532 euro e applicava una sanzione dello stesso importo.
La Commissione tributaria provinciale dell’Aquila rigettava il ricorso dell’istituto; la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo confermava la decisione. La banca, succeduta per incorporazione all’originario soggetto erogante, proponeva ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. Venivano contestati la motivazione della sentenza, la portata della derivazione rafforzata di cui all’art. 83 TUIR, l’interpretazione dell’art. 106, comma 3, TUIR, il rispetto dei principi di competenza e di divieto di doppia imposizione, nonché l’applicazione delle sanzioni.
Principio affermato
In tema di reddito d’impresa, non è deducibile ai sensi dell’art. 106, comma 3, TUIR la svalutazione dei crediti il cui inadempimento sia coperto da una garanzia idonea a escludere il rischio, anche quando tale copertura abbia una forma diversa dal contratto di assicurazione in senso tecnico.
L’espressione «crediti coperti da garanzia assicurativa» deve essere intesa in senso funzionale: ciò che rileva non è il nome o la struttura formale della garanzia, ma la circostanza che il contribuente sia protetto dalle conseguenze economiche dell’inadempimento. Il principio opera quindi anche in presenza di garanzia statale.
La conclusione vale a maggior ragione quando l’istituto non è neppure titolare di un credito economicamente proprio, perché eroga utilizzando la provvista della Cassa depositi e prestiti e accetta il credito d’imposta dello Stato quale unica modalità di rimborso. In questa configurazione l’attività è assimilabile a un servizio di tesoreria privo di rischio di impresa.
La classificazione adottata nel bilancio IAS/IFRS e il principio di derivazione rafforzata dell’art. 83 TUIR non impediscono di considerare la sostanza economica dell’operazione ai fini della determinazione dell’imponibile. La rappresentazione fiscale deve rispettare la prevalenza della sostanza sulla forma.
Motivazione della Cassazione
Il primo motivo, con cui la ricorrente denunciava una motivazione apparente della sentenza regionale, è stato rigettato. Richiamando i criteri elaborati dalle Sezioni Unite, la Cassazione ha ricordato che il vizio di motivazione determina nullità soltanto quando manchi materialmente la giustificazione della decisione, questa sia meramente apparente, risulti fondata su affermazioni inconciliabili oppure sia perplessa e incomprensibile. Non basta invece una motivazione ritenuta insufficiente. La sentenza impugnata esponeva in modo intelligibile le norme e i precedenti posti a fondamento della decisione.
Con il secondo motivo la banca invocava i principi contabili internazionali, le istruzioni della Banca d’Italia e la derivazione rafforzata dell’art. 83 TUIR. Poiché i finanziamenti erano iscritti come crediti verso la clientela, la ricorrente riteneva che tale qualificazione dovesse valere anche ai fini dell’IRES.
La Corte ha respinto la censura. L’applicazione degli IAS/IFRS non impedisce la qualificazione fiscale coerente con la sostanza dell’operazione. La disciplina applicabile agli enti che redigono il bilancio secondo i principi internazionali impone di privilegiare la sostanza economica rispetto alla forma giuridica. Nel caso concreto, la provvista pubblica, la garanzia statale e l’assenza di discrezionalità della banca dimostravano che l’istituto non assumeva il normale rischio connesso alla concessione del credito.
Il terzo motivo investiva direttamente l’art. 106, comma 3, TUIR. Secondo la banca, la norma escludeva dalla deduzione soltanto i crediti protetti da un contratto assicurativo e non poteva essere estesa alla garanzia statale.
Anche questa doglianza è stata rigettata. La Cassazione ha confermato un orientamento consolidato: il riferimento normativo alla garanzia assicurativa non va letto in senso tecnico e restrittivo, ma comprende qualsiasi forma di copertura che elimini il rischio di inadempimento. La ratio della disposizione è impedire la deduzione di una svalutazione quando la perdita temuta non può economicamente gravare sul contribuente. Nel sistema esaminato, la banca disponeva della provvista della Cassa depositi e prestiti e riceveva come rimborso il credito d’imposta statale; non vi era quindi un rischio suscettibile di giustificare una svalutazione deducibile.
La Corte ha aggiunto che l’istituto svolgeva una funzione di tesoreria. Il beneficiario veniva ammesso dal Comune; la banca non decideva autonomamente se concedere il finanziamento, non utilizzava risorse proprie e non affrontava il rischio di mancata restituzione. La sostanza del rapporto era pertanto diversa da quella di un ordinario credito bancario.
Il quarto motivo riguardava, in via subordinata, il divieto di doppia imposizione dell’art. 163 TUIR e il principio di competenza dell’art. 109 TUIR. La banca chiedeva di compensare la maggiore imposta contestata con quella che sarebbe risultata rimborsabile nei diciotto esercizi successivi, corrispondenti alla durata residua del piano di ammortamento.
La censura è stata respinta perché ogni periodo d’imposta conserva la propria autonomia. Non era consentito trasferire la rettifica su annualità successive. Inoltre, poiché non si trattava di un finanziamento erogato con provvista propria, mancava il presupposto stesso per configurare ammortamenti fiscalmente riferibili all’istituto.
Con il quinto motivo la ricorrente contestava le sanzioni, invocando l’obiettiva incertezza normativa ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 472 del 1997 e l’affidamento tutelato dallo Statuto del contribuente.
La Corte ha escluso l’esimente. L’incertezza oggettiva ricorre soltanto quando non sia possibile individuare con sicurezza la norma applicabile, anche alla luce di formulazione legislativa, prassi e giurisprudenza. Qui l’interpretazione estensiva dell’art. 106 TUIR era già consolidata, mentre gli atti dell’Amministrazione finanziaria e della Banca d’Italia chiarivano la natura sostanzialmente gestoria e priva di rischio dell’operazione.
È stata respinta anche la richiesta di rimessione alle Sezioni Unite. Non esisteva un contrasto giurisprudenziale sull’interpretazione dell’art. 106, comma 3, TUIR e, in ogni caso, il sistema esaminato non presentava nemmeno un credito proprio della banca.
Il ricorso è stato quindi rigettato integralmente. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore dell’Agenzia delle Entrate, con dichiarazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Rilevanza pratica
La pronuncia interessa direttamente banche e intermediari che gestiscono finanziamenti agevolati assistiti da garanzie pubbliche. La deducibilità della svalutazione non dipende soltanto dalla voce di bilancio utilizzata: occorre verificare chi fornisce la provvista, chi seleziona il beneficiario, quale soggetto sopporta il rischio di insolvenza e con quale meccanismo avviene il rimborso.
Quando la garanzia neutralizza integralmente il rischio, manca il presupposto economico della svalutazione deducibile. La copertura statale può quindi essere equiparata, ai fini dell’art. 106 TUIR, alla garanzia assicurativa anche se presenta una struttura giuridica differente.
La decisione chiarisce anche i limiti della derivazione rafforzata. La corretta classificazione IAS/IFRS resta fondamentale, ma non trasforma in rischio creditizio proprio un’operazione nella quale l’intermediario agisce utilizzando provvista pubblica e con rimborso integralmente garantito. La sostanza economica continua a guidare la determinazione del reddito imponibile.
Per evitare contestazioni, gli operatori devono documentare separatamente le esposizioni nelle quali sopportano un rischio effettivo da quelle gestite nell’ambito di programmi pubblici. È opportuno conservare convenzioni, regole della provvista, modalità di ammissione dei beneficiari, disciplina del credito d’imposta e ogni elemento utile a dimostrare la reale allocazione del rischio.
La parte sanzionatoria mostra infine che l’incertezza soggettiva del contribuente non è sufficiente. L’esimente richiede un’incertezza normativa oggettiva, desumibile dal sistema e non superata da un orientamento giurisprudenziale consolidato.
Riferimento: Cassazione civile, Sezione Tributaria, ordinanza 17 febbraio 2026, n. 3584, R.G. n. 25146/2017.
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