Motivazione perplessa e contraddittoria: sentenza nulla per violazione dell’art. 132 cod. proc. (Cass. civ. Sez. II n. 12352 del 07.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza è nulla per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. quando la motivazione, oltre che perplessa, è apparente e insanabilmente contraddittoria, sì da non rendere comprensibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice. Integra motivazione apparente, dopo la riforma del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., il contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili e la contraddittorietà tra premesse in fatto che lo stesso giudice di merito dichiara incerte e conclusioni che ne sono tratte. Non è sufficiente che la decisione sia formalmente dotata di motivazione, se questa non consente alcun controllo sull’esattezza, logicità e congruenza del ragionamento inferenziale. Il vizio è rilevabile anche quando il giudice, dopo aver riconosciuto l’incertezza delle risultanze istruttorie sulla funzionalità del bene venduto, accolga comunque la domanda di pagamento del prezzo fondata sull’inesistenza di vizi originari.

Il Fatto

Un’azienda agricola acquistava un impianto oleario destinato alla frangitura delle olive e al confezionamento del prodotto mediante una componente generante azoto. La fornitura della macchina produttrice di azoto avveniva tramite la società venditrice, mentre talune parti complementari erano vendute direttamente da altra società. L’acquirente, deducendo il malfunzionamento del generatore di azoto, era stata vittoriosa nell’opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale, che aveva revocato il provvedimento monitorio.

La Corte d’Appello ha poi rigettato l’appello incidentale dell’acquirente e, accogliendo l’appello della venditrice, ha confermato il decreto ingiuntivo, condannando l’azienda agricola al pagamento del residuo prezzo. Avverso tale pronuncia l’azienda ricorre per cassazione, deducendo con il primo motivo la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.

La Motivazione della Corte

Il ricorso viene esaminato nel primo motivo, che è ritenuto fondato; gli altri sono assorbiti. La Suprema Corte ripercorre la motivazione del giudice di appello e ne rileva la perplessità e la contraddittorietà, al punto da qualificarla come motivazione apparente.

Il collegio osserva, anzitutto, che la Corte territoriale ha riconosciuto l’inconciliabilità delle emergenze istruttorie. Essa afferma di non comprendere quale sia il vizio del macchinario, se lo stesso abbia mai funzionato, se il malfunzionamento sia sopravvenuto e quale rilevanza assuma tale aspetto. Poi, però, accoglie l’appello della venditrice e conferma l’ingiunzione, concludendo che il generatore non presentava vizi originari e che il problema era confinato alla componente venduta direttamente da altro soggetto.

Per la Cassazione non sussiste la necessaria consequenzialità tra premesse in fatto dichiarate incerte e conclusioni tratte. Le argomentazioni sono inidonee a far comprendere l’iter logico seguito e non consentono alcun controllo sulla logicità e congruenza del ragionamento inferenziale. In particolare, la contraddizione emerge là dove la sentenza afferma che il malfunzionamento riguardava il generatore e che esso sembrava non aver mai funzionato, e contemporaneamente sostiene che il macchinario era funzionante purché riparato l’essiccatore.

La Corte richiama i principi consolidati secondo cui, dopo la riforma del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., è censurabile la motivazione che si presenti come perplessa e obiettivamente incomprensibile. Il vizio ravvisato integra un contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, che rende nulla la sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.

Il primo motivo è dunque accolto e la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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