Sconto tariffario strutture accreditate limitato al triennio 2007-2009 (Cass. civ. Sez. I n. 22735 del 12.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private accreditate, lo sconto previsto dall’art. 1, comma 796, lett. o), l. n. 296 del 2006 deve intendersi limitato al triennio 2007-2009. La disposizione è intrinsecamente connaturata al piano di rientro esplicitato nella legge finanziaria e la sua efficacia non può superare tale arco temporale. Ne consegue l’invalidità del provvedimento assessoriale regionale che, prendendo atto della reviviscenza delle tariffe scontate a seguito del rigetto delle impugnazioni del precedente decreto, ometta di considerare tale limite e fondi su di esso il recupero delle somme per gli anni successivi.

Il Fatto

Un laboratorio di analisi, struttura privata accreditata operante in Sicilia, riceveva dall’Azienda Sanitaria Provinciale una nota di avvio del procedimento per il recupero delle somme asseritamente erogate in eccesso. Il recupero si fondava sul D.A. n. 170 del 28/01/2013, che aveva ripristinato le tariffe scontate in esito alla definizione del contenzioso amministrativo sul precedente provvedimento assessoriale.

Il conteggio dell’Azienda quantificava un debito riferito alle prestazioni erogate negli anni 2011 e 2012. Il laboratorio proponeva domanda di accertamento negativo davanti al Tribunale, che la respingeva. La Corte d’appello confermava la decisione, ritenendo applicabile il regime tariffario scontato anche ai rapporti contrattuali già eseguiti, in forza dell’art. 1339 c.c.. Il laboratorio ricorreva allora per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso si fonda, in via principale, sulla violazione degli artt. 8 quater e 8 quinquies d.lgs. n. 502 del 1992. Il ricorrente sostiene che il provvedimento assessoriale, nel ripristinare le tariffe scontate, non potesse incidere su contratti già interamente eseguiti e su rapporti esauriti, in applicazione dei principi di buona fede e di reciproco affidamento, e che la disciplina sugli sconti avesse efficacia temporalmente limitata.

La Corte muove da una ricognizione del quadro normativo. La procedura di accreditamento istituzionale è disciplinata dall’art. 8 quater, quella degli accordi contrattuali dall’art. 8 quinquies, che determina il corrispettivo preventivato risultante dall’applicazione dei valori tariffari. L’art. 8 sexies, comma 5, riserva al decreto ministeriale la fissazione delle tariffe massime, mentre le regioni adottano il proprio sistema tariffario entro tale soglia, restando l’eventuale eccedenza a carico del bilancio regionale.

La disposizione che ha originato il contenzioso è l’art. 1, comma 796, lett. o), l. n. 296 del 2006, che ha imposto alle strutture private accreditate uno sconto del 2 per cento sulle prestazioni specialistiche e del 20 per cento su quelle di diagnostica di laboratorio. In attuazione, l’Assessorato siciliano ha adottato il D.A. n. 1977 del 28/09/2007, le cui tariffe sono state poi sospese in via cautelare dal giudice amministrativo, con conseguente reviviscenza dei valori previgenti disposta dal D.A. n. 336 del 2008, con riserva di ripetizione.

Definito il contenzioso amministrativo con il rigetto delle impugnazioni, il D.A. n. 170/2013 ha ripristinato il precedente provvedimento e disposto la restituzione delle somme percepite dal 2007. La Corte richiama i propri precedenti — tra cui Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 14778 del 10/07/2020, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 36566 del 30/12/2023 e Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4832 del 23/02/2024 — per affermare che non si è trattato di ripristino retroattivo, ma di mera reviviscenza connessa al venir meno dell’effetto sospensivo.

Il punto decisivo è però un altro. La Corte osserva che la disciplina degli sconti è connaturata al piano di rientro e ha efficacia limitata al triennio 2007-2009, come affermato da Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 10582 del 04/05/2018, Sez. 6-1, Ordinanza n. 27007 del 05/10/2021 e Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 20758 del 28/06/2022. Alla stessa conclusione è pervenuto il Consiglio di Stato, che ha dichiarato invalido il D.A. n. 170/2013 nella parte in cui non tiene conto di tale limite temporale.

Poiché il recupero contestato riguarda prestazioni erogate negli anni 2011 e 2012, quando lo sconto non era più operativo, il primo motivo è fondato e va accolto. Il secondo motivo, relativo alle spese e al raddoppio del contributo unificato, resta assorbito. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, per il riesame alla luce del principio enunciato e per la liquidazione delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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