Giudicato riflesso su accise e IVA nel rapporto di pregiudizialità (Cass. civ. Sez. V n. 7406 del 19.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato può spiegare efficacia riflessa nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale quando sussiste un nesso di pregiudizialità-dipendenza giuridica, cioè quando il rapporto giuridico pregiudiziale o condizionante rientra nella fattispecie costitutiva di altro rapporto condizionato o dipendente. Tale collegamento non ricorre quando tra i rapporti esistono soltanto nessi di fatto o logici, né quando il terzo è titolare di un diritto autonomo. In materia di accisa e I.V.A., il giudicato che esclude l’evasione dell’accisa, quale base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto, produce effetti riflessi nel giudizio avente ad oggetto il recupero dell’I.V.A. evasa, venendo meno il presupposto di quella pretesa.
Il Fatto
Una società contribuente aveva ceduto gasolio per uso agricolo applicando l’aliquota I.V.A. agevolata. All’esito di una verifica fiscale, l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato la differenza rispetto all’aliquota ordinaria, con un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2010.
La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale aveva respinto l’appello, escludendo ogni rilevanza del separato giudizio sulle accise, concluso con l’annullamento della pretesa. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; l’Agenzia ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censura la sentenza per non avere riconosciuto il rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra l’I.V.A. calcolata sulle accise e le accise stesse. Richiamato l’art. 2909 cod. civ., la Corte ricorda che l’accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato fa stato tra le parti, i loro eredi o aventi causa, e non è vincolante rispetto ai terzi.
La Corte ammette tuttavia che il giudicato, quale affermazione obiettiva di verità, possa produrre effetti riflessi fuori da quei limiti, a condizione che sussista un nesso di pregiudizialità-dipendenza giuridica. Architrave dell’orientamento è che il rapporto pregiudiziale entri a comporre la fattispecie costitutiva della situazione giuridica dipendente.
La Corte dà conto del dibattito: accanto all’indirizzo favorevole, richiama le pronunce che negano l’efficacia riflessa in ragione della garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa ex artt. 24 e 111 Cost., e la sentenza Corte cost. n. 55 del 1971, che ha tracciato i limiti soggettivi del giudicato.
Nel caso concreto, il recupero dell’I.V.A. evasa trova il suo presupposto nell’accertamento sul recupero dell’accisa. Poiché con sentenza passata in giudicato è stata esclusa l’evasione dell’accisa, la Corte ravvisa tra i due giudizi un rapporto di pregiudizialità-dipendenza sul piano del diritto sostanziale. L’Agenzia delle Entrate, quindi, non è titolare di un rapporto autonomo rispetto a quello sul quale è intervenuto il giudicato.
La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della società. Compensa integralmente tra le parti le spese dei giudizi di merito e di legittimità.
Nota della Redazione
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